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Proposta di modifica n. 1.80 al ddl S.1345 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 12/02/15

Dopo il capoverso «Art. 452-decies», aggiungere il seguente:

        «Art. 452-undecies. - (Ispezione fondati marini) - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione del fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».