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Proposta di modifica n. 15.12 al ddl C.1574 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 10/10/13

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, è autorizzato, in deroga alla specifica disciplina di settore e secondo le previsioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico, accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 119 del 22/06/2009 ed attraverso la corrispondente riduzione della indisponibilità ivi prevista, ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori utilizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 15-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate ai servizi esternalizzati, nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle in atto utilizzate.