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Proposta di modifica n. 4.20 al ddl C.3513 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Approvato

testo emendamento del 25/01/16

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. È prorogato al 15 giugno 2016 il termine di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, solo relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014.
  1-ter. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo del presente comma, nei termini ivi previsti, o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa di euro 200.000».