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Articolo aggiuntivo n. 29.022 al ddl C.3119 in riferimento all'articolo 29.
  • status: Approvato (Id. em. 29.08)

testo emendamento del 02/02/16

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne).

  1. Al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale c.d. «bracconaggio ittico» nelle acque interne dello Stato italiano è considerato esercizio della pesca illegale ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È, altresì, considerato esercizio di pesca illegale ogni azione di cattura e prelievo con materiali e mezzi autorizzati ma effettuato con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti ittici Provinciali e/o regionali. Sono considerate acque interne, agli effetti della presente legge, i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
  È vietato nelle acque interne:
   a) Stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica e con il versamento nelle acque di sostanze tossiche o anestetiche;
   b) Catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
   c) Utilizzare reti, attrezzi, tecniche, materiali, non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi;
   d) Utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del titolo abilitativo;
   e) Utilizzare reti ed altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

  3. Sono, inoltre, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto, ed il commercio degli animali storditi od uccisi in violazione ai divieti di cui al comma 2.
  4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, per le violazioni di cui al presente articolo si applicano le seguenti:
   a) la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere a) e b) e del comma 3, e, ove il trasgressore ne sia in possesso, si applica la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 anni;
   b) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e, ed, ove il trasgressore ne sia in possesso, si applica la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 mesi.

  5. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo, congiuntamente alla prevista sanzione amministrativa, viene applicata la sanzione penale dell'arresto fino a un anno.
  6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettera a), b), c), d) ed e) e del comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, al sequestro e confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.
  7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale, la sanzione amministrativa pecuniaria e il periodo di sospensione della licenza sono raddoppiati. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
  8. Per le violazioni di cui al presente articolo, il trasgressore dovrà risarcire il danno arrecato al gestore delle acque con una somma pari a euro 20,00 per ogni singolo capo pescato in violazione della presente legge. Tale sanzione viene raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita e gli introiti sono destinati al ripopolamento delle acque.
  9. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è al Corpo dei Carabinieri – Comando per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, agli agenti dipendenti delle regioni e degli enti locali delegati dalle regioni, alle guardie ittiche volontarie dipendenti da associazioni, federazioni ed altri enti che hanno interesse nella tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici, a tutti i corpi di polizia giudiziaria dello Stato ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
  10. Le Regioni, ove non già previsto, possono adottare opportuni provvedimenti ai fini dell'integrazione dei divieti previsti dal presente articolo.

nuova formulazione del 10/02/16

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne).

  1. Al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale nelle acque interne dello Stato italiano, è considerato esercizio della pesca illegale nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È, altresì, considerato esercizio di pesca illegale nelle acque interne ogni azione di cattura e prelievo con materiali e mezzi autorizzati ma effettuato con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti ittici emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerate acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
  2. È vietato nelle acque interne:
   a) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica e con il versamento nelle acque di sostanze tossiche o anestetiche;
   b) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
   c) utilizzare reti, attrezzi, tecniche, materiali, non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
   d) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
   e) utilizzare reti ed altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

  3. Sono, inoltre, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto, ed il commercio degli animali storditi od uccisi in violazione ai divieti di cui al comma 2.
  3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2000 a 12000 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano:
   a) la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000 per chi viola i divieti di cui al comma 3, e, ove i trasgressori ne siano in possesso, la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni;
   b) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), ed, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 mesi.

  5. Per le violazioni di cui al comma 2, lettera a), b), c), d) ed e) e del comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, al sequestro e alla confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.
  6. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
  7. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'Ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a euro 20 per ogni singolo capo pescato in violazione della presente legge per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
  8. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.
  9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.
  10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.