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Articolo aggiuntivo n. 29.03 al ddl C.3119 in riferimento all'articolo 29.

testo emendamento del 02/02/16

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE

Art. 29-bis.
(Birra artigianale).

  1. Per birra artigianale si intende un prodotto che non ha subìto alcun processo di pastorizzazione, microfiltraggio e a cui non è stata aggiunta né anidride carbonica in fase di maturazione del mosto di birra e né additivi chimici e conservanti. È consentita l'aggiunta di materie prime locali certificate. Il filtraggio non deve essere inferiore ai 10 micron.
  2. Per birra artigianale agricola si intende un prodotto che non ha subìto alcun processo di pastorizzazione, microfiltraggio e a cui non è stata aggiunta né anidride carbonica in fase di maturazione del mosto di birra e né additivi chimici e conservanti. La birra artigianale agricola deve essere prodotta con l'utilizzo di cereali coltivati direttamente e di seguirne tutte le fasi di trasformazione intermedie per ottenere i semilavorati, quali i malti, per la produzione della birra all'interno della azienda stessa. È consentita l'aggiunta di materie prime locali certificate. Il filtraggio non deve essere inferiore ai 10 micron.
  3. È fatto obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione e confezionamento della birra e delle materie prime utilizzate per la sua produzione.

Art. 29-ter.
(Filiera del luppolo italiano).

  1. Al fine di consentire lo sviluppo della filiera del luppolo italiano, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo di 4 milioni di euro denominato «Fondo luppolo italiano» con cui finanziare progetti di start-up e programmi di ricerca delle Università italiane e degli Istituti tecnici e professionali. I programmi di ricerca dovranno riguardare la raccolta dati sulle caratteristiche dei genotipi autoctoni, selvaggi, di nuove varietà e del miglioramento delle tecniche agronomiche di coltivazione. I dati raccolti sono pubblici e consultabili on-line all'interno di una banca dati appositamente istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove forme di collaborazione, con altri centri europei di ricerca e di coltivazione del luppolo al fine di potenziare il livello di conoscenza e le relative tecniche agronomiche con cui avviare in modo strutturale la filiera del luppolo italiano. Gli adempimenti previsti dal presente comma sono svolti nell'ambito delle risorse già assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per i programmi di ricerca.
  3. All'onere derivante dal comma 1 di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.