Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 4.0.6000 al ddl S.2081 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Precluso

testo emendamento del 04/02/16

sharingList();Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Divieto della pratica di surrogazione di maternità)

        1. Le previsioni contenute nell'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 relative al divieto della pratica di surrogazione della maternità, nonché le relative pene previste, si applicano anche al cittadino italiano che commette il fatto all'estero, essendo la presente legge disposizione speciale ai sensi dell'articolo 7 comma 5 del Codice penale.

        2. In sede di trascrizione degli atti di nascita ricevuti all'estero dalle autorità consolari, i richiedenti sono tenuti a rendere una dichiarazione diretta all'ufficiale di stato civile attestante che la nascita è avvenuta senza il ricorso a pratiche di surrogazione della maternità vietate ai sensi di legge. L'ufficiale di stato civile, nel caso ravvisi la necessità di accertare la veridicità della dichiarazione, ovvero in sua assenza, sospende la trascrizione dell'atto di nascita, fermo l'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale.

        3. Nel caso in cui venga accertato il ricorso a pratiche di surrogazione della maternità, la trascrizione è negata se risulta provata la non sussistenza del rapporto di filiazione biologica tra il nato e almeno uno dei genitori risultanti dall'atto di nascita ricevuto all'estero. Ove invece sia provata la sussistenza del rapporto di filiazione biologica tra il nato e almeno uno dei genitori risultanti dall'atto di nascita ricevuto dall'estero, il giudice, nell'esclusivo interesse del minore, può autorizzare la trascrizione dell'atto di nascita con l'indicazione del solo rapporto di filiazione biologica».