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Articolo aggiuntivo n. 33.0.2 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 04/02/16

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure in materia di rimodulazione delle componenti fisse e variabili degli oneri di rete e di sistema)

        1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, operata attraverso il passaggio di corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi fissi o basati su parametri del punto di connessione può essere disposta esclusivamente con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

        2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la rimodulazione dei corrispettivi tariffari di cui al comma 1 può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

        3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento per i clienti domestici e il 20 per cento per i clienti non domestici.

        4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni che siano emanate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente articolo».