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Articolo aggiuntivo n. 47.0.9 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 47.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 05/02/16

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi
presso i decisori pubblici)

        1. Il presente articolo ha per oggetto la disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici, conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza; partecipazione democratica e conoscibilità dei processi decisionali, al fine digarantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte, nonché assicurare le stesse possibilità di accesso ai processi decisionali e ai decisori pubblici a tutti i rappresentanti di interessi particolari.

        2. Ai fini del presente articolo si intende per:

            a) ''attività di rappresentanza degli interessi'': ogni attività diretta a orientare la formazione della decisione pubblica, svolta anche attraverso la presentazione di proposte, documenti, osservazioni, suggerimenti, richieste di incontri;

            b) ''rappresentante di interessi'': chiunque professionalmente svolge l'attività di cui alla lettera a);

            c) ''decisore pubblico'': i membri del Parlamento e del Governo, i commissari delle autorità indipendenti, i vertici, i consiglieri, i consulenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, nonché i vertici degli enti pubblici statali, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente.

        3. Presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi, di seguito denominato ''Comitato'', composto di cinque membri selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza, di particolare e comprovata qualificazione-professionale, di notoria indipendenza e in possesso di documentata esperienza in materia per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il Comitato elegge al suo interno il presidente. Alla segreteria del Comitato è destinato personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o comandato da altre amministrazioni e provvede agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali. disponibili a legislazione vigente.

        4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi è istituito il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi di seguito definito «Registro». I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i decisori pubblici sono tenuti a iscriversi al Registro entro sessanta giorni dalla sua istituzione. L'iscrizione al Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di condotta di cui al successivo comma 7. All'atto di iscrizione sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alle sezioni riservate dei siti internet della pubblica amministrazione. Il Comitato garantisce la pubblicità dei contenuti del Registro nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale, anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi.

        5. Nel Registro sono indicati: i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi; i dati identificativi del titolare degli interessi per conto del quale è eventualmente svolta l'attività di rappresentanza di interessi; l'interesse specifico rappresentato; le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi; la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.

        6. Ai fini dell'iscrizione al Registro il rappresentante di interessi deve rispettare i seguenti requisiti: aver compiuto la maggiore età; non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della. giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici; non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato; deve dimostrare di svolgere tale attività in modo professionale.

        7. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società preposte a tenere i rapporti con i decisori pubblici, unitamente alla domanda di iscrizione ai Registro, devono depositare presso il Comitato il proprio regolamento e il codice di condotta. Ai fini dell'iscrizione al Registro il Comitato valuta l'idoneità del regolamento e del codice di condotta, i quali dovranno essere pubblicati sul sito internet del Comitato, nell'ambito della sezione dedicata al Registro, entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione.

        8. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno il rappresentante degli interessi trasmette, per via telematica al Comitato, sotto la propria responsabilità, una relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente. La relazione contiene:

            a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere;

            b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività;

            c) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività;

            d) i risultati ottenuti e quelli attesi.

        Il Comitato può richiedere ai rappresentanti di interessi o ai decisori pubblici, ove necessario, la trasmissione di dati e informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione inviata. Le suddette relazioni sono tempestivamente pubblicate sul sito internet istituzionale del Comitato in modo che siano di libero accesso. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato trasmette al Parlamento un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente, che è contestualmente pubblicato sul sito internet del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro.

        9. I rappresentanti di interessi iscritti al Registro hanno diritto a:

            a) presentare ai decisori pubblici proposte legislative, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, o qualsiasi altra documentazione relativa all'interesse rappresentato, debitamente sottoscritti dal rappresentante degli interessi, in modo che ne sia chiaramente imputabile la provenienza;

            b) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedinienti interministeriali, i disegni di legge di iniziativa governativa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e della direttiva, del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009.

        10. Entro, centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Comitato un'apposita banca dati accessibile via internet dai soli rappresentanti di interessi che abbiano chiesto l'iscrizione al Registro. Nell'ambito della banca dati sono indicati gli schemi di provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati dai seguenti elementi di informazione:

            a) il referente nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica;

            b) le finalità del provvedimento e i contenuti di massima dello stesso;

            c) i tempi presumibili per l'avvio dell'iter approvativo;

            d) gli sviluppi nel tempo del provvedimento e i decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui alle lettere precedenti, nonché ogni altro elemento utile per consentire l'aggiornamento dei dati.

        L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione. illustrativa oppure nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi generali. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, le amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e le autorità indipendenti definiscono le forme e le modalità di esercizio dei diritti di cui al presente comma.

        11. Il decisore pubblico che ritenga violato, dal rappresentante di interessi, il codice di condotta o le disposizioni di cui al presente articolo, ne da immediata comunicazione al Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi. Il decisore pubblico è altresì tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, nonché l'appartenenza ad associazioni o movimenti. Il Comitato rende pubblici tali dati, entro 30 giorni dalla ricezione, nell'apposita sezione del sito internet dedicato.

        12. Non possono iscriversi al Registro e, pertanto, svolgere l'attività di rappresentanza di interessi durante il loro mandato e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, del mandato, ovvero dell'ufficio ricoperto:

            a) i decisori pubblici;

            b) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale esterno alle stesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

            c) i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        13. I giornalisti, pubblicisti, professionisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti, non possono svolgere in ogni caso l'attività di rappresentanza degli interessi.

        14. I rappresentanti di interessi non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

        15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di rappresentanza degli interessi svolta da enti pubblici, anche territoriali, oda altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti politici, e a quella svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

        16. La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta di cui al comma 7, il mancato deposito della relazione di cui al comma 8, sono puniti con la censura, oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi, che svolga nel confronti dei decisori pubblici l'attività di cui al comma 1, in assenza di iscrizione nel Registro, è punito con una sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data di modificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusioni nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione.

        17. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei principi di cui al presente articolo, per l'attività di rappresentanza degli interessi svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.

        18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        Conseguentemente al Capo VIII, dopo le parole: «Servizi professionali», inserire le seguenti: «e rappresentanza di interessi particolari».