presentato il 25/02/2016 in Assemblea del Senato da Carlo GIOVANARDI (FL(Id-PL, PLI)) e altri e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 25/02/16
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di ex provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia. Ovunque ricorra l'espressione: "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al responsabile del registro delle unioni».