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Proposta di modifica n. 2.17 al ddl S.2081 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/02/16

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Sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di ex provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia. Ovunque ricorra l'espressione: "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al responsabile del registro delle unioni».