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Proposta di modifica n. 1.156 ai ddl C.3317 , C.3345 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 01/03/16

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di garantire il rispetto del pluralismo nel settore della stampa quotidiana, all'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) la parola: «20» è sostituita dalla seguente: «10»;
   b) alla lettera c) la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «25».

  2. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278»;
   b) il terzo periodo è soppresso.

  3. Il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante il «Fondo straordinario di sostegno all'editoria» è abrogato.
  4. All'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato.
  5. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.