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Proposta di modifica n. 11.2 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di ultimare la realizzazione del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico dell'Area flegrea, il presidente della giunta regionale della Campania, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione dello stato degli interventi di cui al Programma previsto dall'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sottopone all'approvazione del Consiglio regionale gli adeguamenti necessari, anche all'esito dell'aggiornamento del Piano di emergenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016 («Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei»). Con la delibera del Consiglio regionale di approvazione e, comunque, decorsi 30 giorni dalla ricezione della proposta da parte del Presidente della Giunta regionale, le strutture ordinarie della Regione Campania subentrano nelle attività e nei rapporti in corso. Fino alla data di cui al periodo precedente, il presidente della giunta regionale continua ad esercitare, senza soluzioni di continuità, le funzioni di Commissario di Governo ai sensi del citato articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.