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Articolo aggiuntivo n. 21.03 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 21.
  • status: Approvato

testo emendamento del 09/11/16

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche).

  1. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2017, 30.000.000 per l'anno 2018, 40.000.000 per l'anno 2019.
  2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono da destinarsi a progetti diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 13.000.000;
  2018: – 30.000.000;
  2019: – 40.000.000.