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Proposta di modifica n. 4.208 al ddl S.2224 in riferimento all'articolo 4.
  • status: V. testo 2

testo emendamento del 15/11/16

sharingList();Dopo il comma 3, aggiunger il seguente:

        «3-bis. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        ''2-bis. I familiari (o gli aventi titolo) del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o socio-sanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia''».