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Articolo aggiuntivo n. 52.025 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 52.
  • status: Approvato

nuova formulazione del 23/11/16

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. Nelle more della conclusione dei processi di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unità da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.