Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 12.01 ai ddl C.2629 , C.4280 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 14/02/17

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Agevolazioni surroga mutui in sofferenza attraverso trasferibilità DTA).

  1. Fino al 31 dicembre 2018 in caso di surroga di mutuo, apertura di credito o altri contratti di finanziamento in seguito a una transazione tra debitore, istituto bancario surrogante e istituto bancario surrogato per crediti iscritti a sofferenza, è concessa la facoltà di trasferire dal surrogato al surrogante contestualmente al contratto di finanziamento, DTA per un importo forfetario pari al 30 per cento della svalutazione applicata al credito in sofferenza surrogato, anche non infragruppo in deroga all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.