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Proposta di modifica n. 9.14 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Approvato

testo emendamento del 15/02/17

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Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 615, legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle seguenti previsioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministerro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro 90 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fine, al comma 3 dell'articolo 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nell'ambito dei servizi di linea interregionale di competenza statale per riunioni di imprese al fine del presente comma si intende il raggruppamento verticale o orizzontale. Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatore economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza."».