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Articolo aggiuntivo n. 3-QUINQUIES.0.3 al ddl S.2692 in riferimento all'articolo 3-QUINQUIES.

testo emendamento del 22/02/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-sexies.

(Istituzione Zone Economiche Speciali)

        1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate 10 Zone Economiche Speciali (di seguito ZES).

        2. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative ai fini della fruizione delle misure fiscali ed agevolative contenute nel presente articolo e più in particolare si provvede a:

            a) individuare le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

            b) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastruttura li complementari e funzionali alla ZES;

            c) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla

        normativa comunitaria, con benefici fiscali di cui ai successivi articoli.

        3. Nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale, commerciale artigianale nonché imprese di servizi in genere.

        4. All'interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientate o di salvaguardia del territorio.

        5. Le nuove imprese che si insediano nella ZES dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

        6. Fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o altre Autorità, la gestione della ZES è affidata ad una società pubblica cui spetta:

            a) la realizzazione di un business pian;

            b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

            c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES;

            d) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative; .

            e) la lottizzazione dei terreni;

            f) la progettazione e la costruzione dì nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

            g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);

            h) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

            i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

            j) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

        7. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020, potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

            a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

            b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

            c) esenzione dall'IMU e dalla TARSU per 4 anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

            d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi 4 anni di attività nella misura del 50 per cento da determinare solo per ì contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

        8. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.

        9. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazione fiscali applicabili sono quelle di cui al comma i, lettere b) (lRAP) e d) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

        10. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

            a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno 4 anni, pena la revoca retro attiva dei benefici concessi e goduti;

            b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione in cui è istituita la ZES;

            c) il beneficio fiscale complessivo (IRAPIIRES e Oneri sociali) viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

        11. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, mediante l'adozione da parte del CIPE di un apposito Programma di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40 comma 13. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente articolo, previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai territori in cui sono individuate le Zone Economiche Speciali.

        12. L'efficacia delle diposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea».