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Articolo aggiuntivo n. 4-BIS.0.3 al ddl S.2692 in riferimento all'articolo 4-BIS.

testo emendamento del 22/02/17

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Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-ter.

(Misure di semplificazione per il lavoro in agricoltura)

        1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese che impiegano in materia prevalente lavoratori di tipo stagionale.

        2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.