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Articolo aggiuntivo n. 4-TER.0.2 al ddl S.2692 in riferimento all'articolo 4-TER.

testo emendamento del 22/02/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese localizzate nelle aree sottoutilizzate)

        1. Per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019 non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, letteraa), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014 -2020 C(2014), 6424, del 16 settembre 2014.

        2. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE 2014/C 249/01.

        3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (VE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

        4. Agli oneri derivanti dal comma 1, a compensazione del minor gettito Irap di competenza delle regioni, di cui al comma 1, si provvede, nei limiti di spesa di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, sia a carico delle risorse iscritte, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sia mediante le risorse stanziate per gli anni 2017-2019 per il riconoscimento dei crediti di imposta; di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti.

        5. Il credito di imposta di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto per gli investimenti effettuati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        6. Entro il 28 febbraio 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione delle risorse non utilizzate per il credito d'imposta di cui al comma 5, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1. A tal [me il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

        7. Entro il 31 marzo con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono adottate le modalità di attuazione del presente articolo».