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Articolo aggiuntivo n. 1-bis.0.1 al ddl S.2692 in riferimento all'articolo 1-bis.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/02/17

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RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Istituzione dell'Area Marina Protetta delle isole Cheradi
e del Mar Piccolo).

        1. In relazione alle valenze naturalisti che, costiere e marine, della zona comprendente le Isole Cheradi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998, Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto, Allegato 1, scheda 8/d, composta dalla riserva naturale comprendente le isole Cheradi e dalla riserva marina comprendente i fondali prospicienti, e al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica degli straordinari ecosistemi marini sommersi del Mar Piccolo di Taranto compatibilmente con le attività di mitilicoltura, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la seguente: «ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente».

        2. L'Area Marina Protetta, ovvero le Aree Marine protette, Isole Cheradi e Mar Piccolo, sono organizzate secondo le modalità di cui al citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998, allegato 1, scheda 8/d. Ai soli fini della vigilanza di dette Aree sono coinvolte anche le competenti Capitanerie di Porto, di cui all'articolo 28 della legge del 31 dicembre 1982, n. 979 e le forze della Marina militare di Taranto.»