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Sub Emendamento n. 0.1.06 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 14/03/17

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

  1. Le misure di cui al presente decreto si applicano, altresì, ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
  2. A tal fine i Presidenti delle Regioni interessate, di concerto con le autorità competenti di Protezione civile, assicurano l'avvio dei necessari interventi di ricognizione dei danni che presentano nesso di causalità con gli eccezionali eventi atmosferici di cui al comma 1.
  3. Nei territori di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 e nell'ambito delle procedure di gestione dell'emergenza, tutti gli interventi relativi ai danni derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 vengono trattati separatamente. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 sono assegnati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2017.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».