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Proposta di modifica n. 3.48 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 21/03/17

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1 Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate per le imprese con sede o unità locali ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, per gli immobili che pur non avendo problemi strutturali, e classificati con esito A ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2011, hanno comunque gravi problemi di tamponamenti perimetrali esterni ed interni con rischi seri di esplosioni di murature in caso di ulteriore evento sismico, è riconosciuto un contributo una tantum fino ad un massimo di 20.000 euro. Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui alla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.