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Proposta di modifica n. 3.50 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 21/03/17

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate.».