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Proposta di modifica n. 1.6 al ddl C.4394 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 10/04/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea).

  1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
  2. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, anche in considerazione delle minori spese per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento a tali sezioni di funzioni in precedenza spettanti ai giudici amministrativi e ai giudici di pace e dalla mancata apertura e dall'archiviazione dei procedimenti penali concernenti l'abrogazione del reato di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 25.7.1998 n. 286.
  3. Al fine del finanziamento del funzionamento delle 26 sezioni specializzate si provvede altresì utilizzando gli stanziamenti di bilancio che erano stati previsti per finanziare le operazioni di videoconferenza originariamente istituite nell'articolo 8, al comma 1, la lettera b), numero 3) e nell'articolo 10, al comma 1, la lettera b), soppressi dalla presente legge di conversione in legge del decreto-legge.