Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 3.3 al ddl C.4394 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Id. em. 3.9

testo emendamento del 10/04/17

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:
   «e-ter) per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;
   e-quater) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   e-quinquies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   e-sexies) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
   e-septies) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   e-octies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
   e-novies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Ministero dell'interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territoriale che dichiarano l'estinzione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo».