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Proposta di modifica n. 6.27 al ddl C.4394 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 10/04/17

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
   0a-bis) l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis.
(Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera).

  1. Presso i valichi di frontiera, è disponibile materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.
  2. Qualora vi siano indicazioni che lo straniero presente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere, abbia esigenze di protezione internazionale o desideri presentare una domanda di protezione internazionale, il personale della Polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo. A tal fine, si avvale, ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 11 comma 6 del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  3. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza.
  4. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I servizi di assistenza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1.
  5. È assicurato l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non impedito completamente.
  6. È prevista la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione.».