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Proposta di modifica n. 6.22 al ddl C.4394 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Id. em. 6.1

testo emendamento del 10/04/17

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: In caso di irreperibilità del richiedente, la notificazione degli atti e dei provvedimenti avviene con deposito presso la Questura territorialmente competente in base al domicilio dichiarato dal richiedente, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati.