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Articolo aggiuntivo n. 10.0.3 al ddl S.2754 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Precluso

testo emendamento del 11/04/17

sharingList();Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Codice identificativo di squadra degli operatori in servizio di ordine pubblico)

        1. Gli operatori delle Forze dì polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, impegnati in servizio di ordine pubblico, devono esporre un codice finalizzato a consentirne l'identificazione durante il servizio di ordine pubblico in relazione alla squadra di appartenenza.

        2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri generali concernenti l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso del codice di cui al comma 1, prevedendo specificamente che l'attribuzione del suddetto codice identificativo di squadra avvenga secondo criteri al rotazione per ciascun servizio.

        3. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico l'uso di caschi e uniformi assegnati ad operatori di altra squadra, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 2.

        4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.500, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.