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Articolo aggiuntivo n. 10.0.4 al ddl S.2754 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Precluso

testo emendamento del 11/04/17

sharingList();Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico)

        1. Il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, impegnato in servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio.

        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono determinate le caratteristiche delle divise nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

        3. Il personale di tutti i ruoli e gradi che svolge mansioni di ordine pubblico, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, che per particolari ragioni di servizio sia stato autorizzato a non indossare la divisa, è tenuto a portare, otre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle specifiche normative, indumenti che lo identifichino chiaramente, anche a distanza, come appartenente ad un Corpo di polizia, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 1.

        4. Il casco di protezione e le divise indossati dal personale delle Forze di polizia devono riportare un codice alfanumerico, visibile a distanza, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 1.

        5. I codici alfanumerici di cui al comma 4 devono comunque essere di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri di distanza o in condizione di illuminazione insufficiente.

        6. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali sono stati assegnati il casco e l'uniforme.

        7. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico indossare fazzoletti o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore, nonché l'uso di caschi o uniformi assegnati ad altri operatori, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 1.

        8. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico portare con sé strumenti, indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dal regolamenti di servizio, ovvero equipaggiamento d'ordinanza e il codice alfanumerico alterato o modificato.

        9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la reclusione da tre mesi a un anno. La pena è aumentata in presenza delle circostanze di cui al comma 7.

        10. Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo».