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Proposta di modifica n. 3.11 al ddl S.2754 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 12/04/17

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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «4-bis. Lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuano altresì, anche in sede di Conferenza unificata, le linee generali utili ai provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 2, numeri 4 e 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65».