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Sub Emendamento n. 0.8.624.45 al ddl C.1920 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 05/02/14

  Al comma 1, lettera b) dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.