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Articolo aggiuntivo n. 7.0.1 al ddl S.1299 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Respinto

testo emendamento del 20/02/14

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. Dopo il comma 3-quinquies dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto in fine, il seguente:

        "3-sexies. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denuncialo sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio"».