presentato il 20/02/2014 in Assemblea del Senato da Sergio PUGLIA (M5S)
status: Respinto
testo emendamento del 20/02/14
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Dopo il comma 3-quinquies dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto in fine, il seguente:
"3-sexies. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denuncialo sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio"».