presentato il 25/07/2014 in Assemblea del Senato da Monica CIRINNA' (PD) e altri 22 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 25/07/14
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati. Gli animali coinvolti sono sempre liberati, ove non possibile per ragioni legate alla loro salute, sono destinati agli Enti di cui all'articolo 19-quater disposizioni coordinate transitorie del Codice penale";
b) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono soppressi;
c) all'articolo 5, al comma 1, le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;
d) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;
e) all'articolo 5, al comma 6 le parole: "con l'uso di richiami vivi" sono soppresse;
f) all'articolo 5, i commi 7,8 e 9, sono soppressi;
g) all'articolo 21, al comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;
h) all'articolo 21, al comma 1, lettera r) le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;
i) all'articolo 21, al comma 1, lettera ee) le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;
l) all'articolo 31, al comma 1, lettera h) le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse;
m) all'articolo 30 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: "l-bis) la violazione del comma 1-bis dell'articolo 4 comporta l'integrazione del delitto di cui all'articolo 544-ter codice penale"».