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Proposta di modifica n. 16.4 al ddl S.1541 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/07/14

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "1-bis. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati. Gli animali coinvolti sono sempre liberati, ove non possibile per ragioni legate alla loro salute, sono destinati agli Enti di cui all'articolo 19-quater disposizioni coordinate transitorie del Codice penale";

            b) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono soppressi;

            c) all'articolo 5, al comma 1, le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

            d) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;

            e) all'articolo 5, al comma 6 le parole: "con l'uso di richiami vivi" sono soppresse;

            f) all'articolo 5, i commi 7,8 e 9, sono soppressi;

            g) all'articolo 21, al comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

            h) all'articolo 21, al comma 1, lettera r) le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

            i) all'articolo 21, al comma 1, lettera ee) le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

            l) all'articolo 31, al comma 1, lettera h) le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse;

            m) all'articolo 30 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: "l-bis) la violazione del comma 1-bis dell'articolo 4 comporta l'integrazione del delitto di cui all'articolo 544-ter codice penale"».