• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01786 DI BIAGIO, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: l'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01786 presentata da ALDO DI BIAGIO
martedì 17 marzo 2015, seduta n.411

DI BIAGIO, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, concernente la "Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati", riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti;

le precondizioni che legittimano l'applicazione di tale diritto vanno ricercate nel fatto che l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e su taluni redditi assimilati deve essere d'importo superiore alla detrazione spettante su tali categorie reddituali e che il reddito complessivo del contribuente deve essere di importo non superiore a 26.000 euro;

la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E con riferimento all'erogazione del credito per i lavoratori che determinano il reddito in base alle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modifiche e integrazioni, ha sottolineato che "il decreto nello stabilire i presupposti per la sua erogazione, non ha definito anche regole volte a differenziarne l'applicazione in funzione delle eventuali disposizioni particolari che interessino determinate tipologie di lavoratori" e che pertanto "al di fuori dei casi in cui tali altre disposizioni particolari prevedano diversamente (come, ad esempio, nel caso dell'imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività), la verifica della spettanza del credito deve essere effettuata in base alle regole generali";

malgrado la mancata sussistenza di una norma specifica che ne disciplini la fattispecie, ad oggi la spettanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 non è riconosciuta ai precettori di reddito da lavoro dipendente ex articolo 51, comma 8, del testo unico: tra questi risulta agli interroganti che siano stati esclusi i lavoratori italiani operanti nelle sedi estere della rete diplomatico-consolare italiana, i cui redditi sono assoggettati ad Irpef in Italia;

di contro, stando alle suddette linee guida dell'Agenzia dell'entrate, sebbene non espressamente evidenziato dalla norma, sono esclusi dal diritto al credito i lavoratori residenti all'estero che pur producono reddito in Italia: tale reddito, in virtù dell'applicazione della convenzione contro la doppia tassazione, non è considerato imponibile e non determina imposta lorda;

a tal proposito vale la pena segnalare che l'articolo 51, comma 1, del testo unico segnala il principio della "onnicomprensività" della retribuzione in base al quale "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro", delineando di contro, al comma 2, tutte le fattispecie che pur rientrando nella nozione generale di cui al comma 1 "non concorrono a formare il reddito";

in questa prospettiva dunque, bisogna inserire il dettato del citato articolo 51, comma 8, ai sensi del quale "Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5";

pertanto la configurazione del reddito da lavoro dipendente che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, e conseguentemente del reddito complessivo, è data dalle somme che, a norma dell'articolo 51, concorrono alla formazione della base imponibile;

di conseguenza il diritto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 è da riconoscere anche ai lavoratori dipendenti della rete consolare italiana, con gli stessi limiti previsti per i lavoratori dipendenti ed assimilati residenti in Italia;

malgrado tali aspetti, risulta agli interroganti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in ragione del vacuum legislativo sussistente in materia, abbia sottoposto una richiesta di chiarimento al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di identificare la disciplina applicabile ai lavoratori italiani rientranti nella categoria di cui sopra;

appare evidente che una mancata chiarezza sull'argomento ed il ritardo maturato dall'amministrazione circa la reale applicazione della normativa legittimano una molteplicità di disagi in capo ai suddetti contribuenti, che, stando all'interpretazione vigente, verrebbero configurati come contribuenti di "serie B" non potendo contare sui legittimi riconoscimenti previsti dalla normativa vigente, in ragione esclusivamente di un forzata e discutibile interpretazione normativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle questioni descritte;

se intenda fare chiarezza sulla materia, riconoscendo anche ai contribuenti italiani di cui sopra il diritto al credito di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014.

(3-01786)