• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01789 MARGIOTTA - Al Ministro della giustizia - Premesso che: con il decreto legislativo n. 146 del 2000, sono stati istituti i ruoli direttivi "ordinario" e "speciale" del Corpo di Polizia...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01789 presentata da SALVATORE MARGIOTTA
mercoledì 18 marzo 2015, seduta n.412

MARGIOTTA - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

con il decreto legislativo n. 146 del 2000, sono stati istituti i ruoli direttivi "ordinario" e "speciale" del Corpo di Polizia penitenziaria, azione necessaria, a lungo attesa, per un'effettiva parificazione della Polizia penitenziaria alle altre forze di polizia ad ordinamento civile;

l'emanazione del decreto, attuativo dell'art. 12 della legge delega n. 266 del 1999, doveva rappresentare la possibilità per il Corpo di Polizia penitenziaria di avere una propria classe dirigente con attribuzioni funzionali e carriera analoga a quella riservata al personale direttivo e dirigenziale delle altre forze di polizia ad ordinamento civile, Polizia di Stato e Corpo forestale dello Stato;

si rileva che:

la mancata attuazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 146 del 2000 ha integrato una palese violazione del principio costituzionale di uguaglianza, in quanto i ruoli direttivi, ordinario e speciale, del Corpo sono stati istituiti tradendo le premesse della legge delega, che li concepiva articolati in qualifiche con ordini gerarchici e con livelli analoghi a quelli dei corrispondenti ruoli dei commissari della Polizia di Stato;

con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000 e del decreto legislativo n. 155 del 2001, che disciplinano i nuovi assetti della Polizia e del Corpo forestale, si è determinata per i funzionari della Polizia penitenziaria un'evidente disparità di trattamento che mortifica i ruoli direttivi nello status giuridico, nelle attribuzioni funzionali ed anche nel trattamento economico;

di fatto, i funzionari del Corpo sono parificati nell'accesso al ruolo, per effetto della tabella di equiparazione di cui al decreto legislativo n. 297 del 2000, al personale delle forze armate inquadrato nel grado di "sottotenente";

sebbene siano trascorsi 15 anni dalla "riforma", nessun intervento legislativo è stato sostenuto per ridare dignità, in termini di equiparazione alle altre forze di polizia, ai funzionari della Polizia penitenziaria, laddove un mero richiamo all'ordinamento della Polizia di Stato, in particolare agli artt. 22-bis e 22-ter del decreto legislativo n. 334 del 2000 sarebbe stato sufficiente per sanare lo squilibrio esistente;

tale disparità nel trattamento giuridico ed economico ha determinato che i funzionari della Polizia penitenziaria sono penalizzati rispetto ai colleghi della Polizia e del Corpo forestale, in quanto la qualifica iniziale del ruolo direttivo della Polizia penitenziaria, al termine del corso di formazione è di "vice commissario" (parametro stipendiale 133,25), mentre per le altre forze di polizia è di "commissario capo" (parametro stipendiale pari a 144,50);

inoltre, sono previsti sviluppi di carriera notevolmente più lenti per i funzionari della Polizia penitenziaria: in tal senso, è sufficiente considerare che il personale del ruolo direttivo della Polizia di Stato e del Corpo forestale raggiunge il livello apicale (rispettivamente di "vice questore aggiunto" e di "vice questore aggiunto forestale") in "ruolo aperto" (cui hanno accesso tutti i funzionari) maturando 5 anni e 6 mesi di effettivo servizio, mentre per la Polizia penitenziaria è prevista la promozione al livello equivalente, commissario coordinatore, attraverso uno "scrutinio per merito comparativo" a "ruolo chiuso" (consentito solo ad un numero esiguo di funzionari), dopo aver maturato un'anzianità nella qualifica pari a due volte quella previste nelle altre forze di polizia;

inoltre si evidenzia che:

la legge n. 85 del 2009, prevedendo, all'art. 18, comma 2, lettera c), che, nell'ambito dell'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria, «l'accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo ed il relativo avanzamento in carriera avvengano mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato», ha sottolineato nuovamente, in fatto ed in diritto, un'ulteriore sperequazione dei funzionari del Corpo;

infatti, la previsione statuisce che, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 334 del 2000, i futuri funzionari dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria vengano inquadrati, alla stregua degli omologhi della Polizia di Stato; segnatamente: nella qualifica iniziale di direttore tecnico (commissario), limitatamente alla frequenza del corso di formazione della durata di un anno; in quella di direttore tecnico principale (commissario capo), al superamento del corso di formazione e in quella di direttore tecnico capo (vice questore aggiunto della pubblica sicurezza/commissario coordinatore della Polizia penitenziaria), dopo 6 anni e 6 mesi di effettivo servizio nella qualifica precedente;

il decreto delegato ha richiamato il decreto legislativo n. 146 del 2000 in piena violazione del citato decreto n. 334 del 2000; in particolare, l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2010, ha istituito i ruoli tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria sulla scorta dei parametri giuridici ed economici previsti dal decreto legislativo n. 146 del 2000, anziché quelli previsti dal decreto legislativo n. 334 del 2000, per quanto concerne sia l'accesso iniziale alla carriera che la relativa progressione, a ruolo chiuso, alla stregua degli omologhi colleghi funzionari dei ruoli direttivi del Corpo;

dunque, appare chiaro come tale previsione normativa configuri un'ulteriore difformità di trattamento, del tutto ingiustificato, tra i funzionari del Corpo di Polizia penitenziaria e gli equivalenti appartenenti alle altre forze di polizia;

tale sperequazione è stata evidenziata anche dal Ministro della giustizia che in occasione del 196° anniversario di fondazione del Corpo sottolineava come una "disparità rispetto al corrispondente ordinamento del personale della Polizia di Stato, una disparità non giustificata, posto che la Polizia penitenziaria appartiene a pieno titolo alle cinque forze di polizia con una specializzazione che rende insostituibile il suo ruolo a garanzia della sicurezza e della legalità del Paese";

per fattispecie analoghe, anche se non identiche, in passato il personale delle forze armate si è visto costretto a ricorrere innanzi il giudice amministrativo (munito di giurisdizione esclusiva in materia, trattandosi di rapporto di lavoro cosiddetto non contrattualizzato);

in particolare, ciò è successo per alcune problematiche relative alle "equiparazioni" relative al complessivo inquadramento ed al trattamento economico per i livelli interni dei Carabinieri (si veda la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 986 del 2001);

la questione dell'equiparazione è stata affrontata anche dalla Corte costituzionale, con riguardo alla posizione di un appartenente all'Arma dei Carabinieri rispetto all'omologo della Polizia, ma con effetti diretti nei confronti del generale ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza (stante la disposta illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 17, della legge n. 121 del 1981 e della tabella C allegata), con la nota sentenza n. 277 del 1991, che ha introdotto il "criterio funzionale" (secondo il quale ad identità di funzioni non può che corrispondere pari trattamento economico);

non mancano ulteriori sentenze e pronunce, anche recenti, che portano a ritenere possibile, e fondato, un ricorso (anche "collettivo"), da parte degli appartenenti all'amministrazione della Polizia penitenziaria, volto al reclamo dei propri diritti, e, sulla scorta delle "storture" evidenziate, all'equiparazione, di inquadramento e di retribuzione, con altre categorie di impiegati delle forze armate;

tali eventuali (ma possibili) azioni apparirebbero fondate, alla luce del quadro normativo, con evidente rischio in capo all'erario in ipotesi di accoglimento dei ricorsi e con indubbi effetti "negativi" anche in ordine al generale riassetto ed equilibrio delle finanze pubbliche, in un momento particolarmente delicato sotto tale aspetto per il Paese;

sembrerebbe quindi possibile, e oltremodo necessario, intervenire normativamente su tale aspetto, attesa anche l'importanza del ruolo pubblico della Polizia penitenziaria e dell'estensione dello stesso in termini di effettiva forza lavoro, oltre che per considerazioni di effettiva equità di trattamento e di giustizia sostanziale;

considerato che, come rappresentato sono trascorsi 15 anni dall'attuazione del riordino delle carriere dei commissari delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ma nulla è stato fatto dal Governo, dal legislatore e dalla politica per correggere questa evidente "stortura normativa", che è un'ingiustizia e penalizza i funzionari direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria rispetto a quelli della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, nonché rispetto agli ufficiali non dirigenti dell'intero comparto sicurezza,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza, anche di carattere legislativo, il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di riallineare la carriera dei ruoli direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria a quella degli omologhi ruoli delle altre forze di polizia ad ordinamento civile e così superare l'evidente disparità di trattamento tra appartenenti a Corpi tra essi assimilabili e nel contempo evitare il probabile ricorso, da parte degli interessati, alla giustizia amministrativa, come già accaduto in passato per altro personale delle forze armate, con ogni consequenziale aggravio di spese a carico esclusivo dello Stato.

(3-01789)