• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/05084 i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 2015, recante «disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05084presentato daBORGHI Enricotesto diGiovedì 19 marzo 2015, seduta n. 395

BORGHI, BRATTI, STELLA BIANCHI, BRAGA, CARRESCIA, COMINELLI, COVELLO, DALLAI, DE MENECH, GADDA, GINOBLE, TINO IANNUZZI, MANFREDI, MARIANI, MARRONI, MAZZOLI, MORASSUT, NARDI, REALACCI, GIOVANNA SANNA, VALIANTE e ZARDINI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 2015, recante «disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto», prescrivono che le attività di gestione dei rifiuti e le attività produttive si svolgano nel pieno rispetto dei principi della direttiva 2008/98/CE e, in particolare, nel rispetto della gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti secondo l'ordine di priorità della prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero;
al fine di favorire il preminente interesse al recupero di rifiuti e materiali, il comma 2-ter dispone il recupero dei residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto, costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse, classificati con il codice europeo dei rifiuti (CER) 100201, 100202 o 100903 (rifiuti speciali non pericolosi);
a tal fine tali residui possono essere recuperati per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o per riempimenti e recuperi ambientali (R10) se conformi al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998;
il medesimo comma dispone che, in alternativa alla procedura semplificata di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, trovi applicazione, se più favorevole, il regolamento (CE) n. 1907/2006, cosiddetto Regolamento Reach –:
se il Ministro non ritenga urgente adottare iniziative normative di attuazione del citato comma 2-ter specificando che l'autorizzazione per il recupero delle scorie da acciaieria ivi prevista avvenga a condizione che le concentrazioni limite del parametro PH delle suddette scorie, di cui alle norme UNI 10802 e al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, non superino una oscillazione di sicurezza ambientale e sanitaria del 10 per cento e che il processo di riutilizzo, riciclaggio e recupero delle scorie da acciaieria sia sottoposto al test di cessione, di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998, almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero. (5-05084)