• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00467 le verifiche di alcune tipologie di apparecchiature di lavoro ritenute particolarmente pericolose sono state sempre previste dalla normativa nazionale di prevenzione infortuni (regio decreto 12...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00467presentato daTULLO Mariotesto diGiovedì 27 giugno 2013, seduta n. 42

TULLO, CAROCCI, BASSO, GIACOBBE, VAZIO e PASTORINO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
le verifiche di alcune tipologie di apparecchiature di lavoro ritenute particolarmente pericolose sono state sempre previste dalla normativa nazionale di prevenzione infortuni (regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, decreto ministeriale 12 settembre 1959);
i controlli su tali attrezzature di lavoro sono inoltre previsti dalle direttive europee per la salute e la sicurezza ed in particolare nella direttiva 95/63/CE e che in molti Stati membri tali verifiche sono affidate a organismi di ispezione che si occupano di controlli su macchine, impianti ed apparecchiature ritenute a maggior rischio negli ambienti di lavoro;
la normativa italiana prevede che i titolari della funzione siano soggetti pubblici (INAIL ex ISPESL e ASL/ARPA) che non riescono, di norma, a soddisfare, più del 30 per cento delle richieste;
il numero di soggetti e di attrezzature da verificare si è inoltre moltiplicato nel tempo e le limitazioni operative del sistema pubblico hanno determinato l'accumularsi di un pesantissimo arretrato (al momento INAIL stima in 360.000 il numero dei mancanti interventi di verifica);
a questa situazione si aggiunge una serie di criticità applicative del sistema di verifica così come disegnato dall'insieme di disposizioni derivanti dal Testo unico per la sicurezza e dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, che possono essere sintetizzate nella complessa procedura burocratica amministrativa imposta ai datori di lavoro, per giungere, per lo meno nel 70 per cento dei casi, all'inevitabile necessità di ricorrere all'intervento di soggetti privati abilitati;
tuttavia la complessità procedurale sopra descritta fa sì che di fatto i datori di lavoro non riescano nella maggior parte dei casi ad attivare l'intervento dei soggetti privati abilitati e che di conseguenza un numero stimabile in circa il 70 per cento delle attrezzature di lavoro pericolose non viene verificato con la periodicità prevista dalla legge;
conseguentemente un grande numero di lavoratori opera in condizioni prive della copertura di sicurezza che la legge stessa prevede –:
se siano a conoscenza delle problematiche sopra esposte;
se non ritengano necessario intervenire con un'opportuna iniziativa normativa per emendare i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) allo scopo di porre fine a tale insostenibile situazione, consentendo al datore di lavoro di poter attivare direttamente un soggetto privato abilitato e poter così realizzare lo scopo per cui il decreto ministeriale 11 aprile 2011 è stato a suo tempo emanato. (5-00467)