• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01793 D'ADDA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: l'art. 92 del codice di procedura civile, rubricato "Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01793 presentata da ERICA D'ADDA
giovedì 19 marzo 2015, seduta n.413

D'ADDA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

l'art. 92 del codice di procedura civile, rubricato "Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese", che disciplina il regime delle spese legali, ha subito nel corso degli anni numerosi interventi tutti volti a restringere il potere discrezionale del magistrato di operarne la compensazione;

sino al 2006 la compensazione poteva avvenire "per giusti motivi", motivi che dopo il decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006, dovevano essere "esplicitamente indicati in motivazione" per poi arrivare con la legge n. 69 del 2009 all'ulteriore restringimento della possibilità di operare la compensazione, possibile solo in presenza di "altre gravi ed eccezionali ragioni" anziché di "gravi motivi";

l'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, è nuovamente intervenuto a modificare l'art. 92 del codice di procedura civile sostituendo il vecchio comma 2 che così recitava: "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti", con il nuovo comma 2: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti";

detta modifica ha portata generale e si applica a tutti i procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, e quindi dal 10 gennaio 2015;

la possibilità che la questione trattata sia completamente nuova ovvero vi sia un mutamento di giurisprudenza è molto remoto, essendo la giurisprudenza già intervenuta a disciplinare tutti i principali istituti giuslavoristici e rari i casi in cui vi siano mutamenti di indirizzo;

recentemente sono state introdotte numerose modifiche nel diritto del lavoro, tutte volte a disincentivare la proposizione di procedimenti e tutte a svantaggio dei lavoratori che già sono la parte contrattualmente debole, tra cui: il doppio pagamento del contributo unificato in caso di soccombenza, il mancato esonero dal contributo unificato nei giudizi avanti la Corte di cassazione, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato nelle controversie di lavoro parametrata al reddito familiare e non a quello individuale, l'istituzione delle "udienze filtro" in appello, senza dimenticare la tutela ormai pressoché solo risarcitoria nei licenziamenti individuali e collettivi illegittimi;

considerato, altresì, che:

in questo quadro è altamente probabile che la maggior parte dei lavoratori rinuncerà ad adire il giudice del lavoro, soprattutto in virtù del pericolo di condanna al pagamento delle spese che possono essere anche molto elevate, anche in considerazione dell'impossibilità per i lavoratori di inserire le spese legali in bilancio "scaricando" il costo dell'Iva, come invece può fare la parte datoriale;

l'articolo 47 del capo "Giustizia" della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce il diritto ad un accesso effettivo alla giustizia e così anche la nostra Carta costituzionale;

la revisione dell'istituto della compensazione rischia di ledere tali diritti ponendosi in conflitto con le garanzie costituzionali e comunitarie;

si potrebbe intervenire per riequilibrare la situazione di disparità creata dal decreto-legge n. 132 del 2014 dando la possibilità al giudice di valutare la peculiarità di ogni singola controversia e di dichiarare la compensazione nel caso di particolari condizioni della parte più debole del rapporto di lavoro, ancorando la scelta di compensare le spese a parametri certi come il fatto che quest'ultimo non abbia versato il contributo unificato per l'iscrizione della causa al ruolo avendo un reddito familiare inferiore al valore minimo richiesto per il pagamento,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda il intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per assicurare il rispetto del diritto ad un accesso effettivo alla giustizia di matrice comunitaria e costituzionale e per tutelare la parte debole del rapporto di lavoro;

quali iniziative intenda adottare per scongiurare l'impunità in caso di ingiustizie in ambito lavorativo determinata dalla scelta obbligata dei lavoratori di rinunciare a chiedere la tutela giudiziaria per i costi e i rischi troppo elevati della giustizia;

se risultino note le ragioni per cui si è scelto di limitare per gli organi giudicanti, ovvero coloro che quotidianamente si trovano a contatto con le controversie giuslavoristiche, la libertà di decidere in ordine alle spese della controversia, al pari di quello che avviene con la sentenza, considerando che già la normativa ante riforma 2014 aveva grandemente limitato tale discrezionalità ancorando la possibilità di compensazione alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni.

(3-01793)