• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00525 l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, recante il «regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00525presentato daPASTORELLI Orestetesto diMercoledì 3 luglio 2013, seduta n. 45

PASTORELLI, SCHULLIAN, ALFREIDER, GEBHARD e PLANGGER. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, recante il «regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra» ha obbligato tutti gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra, a presentare all'ISPRA una dichiarazione contenente informazioni relative alla quantità di gas fluorurati emessa lo scorso anno nell'atmosfera entro il 31 maggio 2013;
i gas fluorurati ad effetto serra, noti anche come «f-gas», sono sostanze chimiche artificiali utilizzate in numerosi settori ed applicazioni: gli HFC impiegati come refrigeranti negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria e nelle pompe di calore, i PFC utilizzati nell'elettronica e nell'industria cosmetica e farmaceutica, nonché in taluni impianti di refrigerazione, l'SF6 utilizzato come gas di isolamento e di spegnimento d'arco in apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione e come gas di produzione di magnesio e alluminio;
i dati e il formato relativi alla dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, del sopracitato regolamento sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare solo dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2013 dell'avvenuta istituzione del registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;
il 12 aprile 2013 è entrato in vigore anche il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, che stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra e all'articolo 6 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000,00 euro per chiunque non ottemperi agli obblighi di trasmissione e una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro per chiunque trasmetta le informazioni in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni;
l'articolo 15 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ha invece previsto la tenuta del registro di sistema per la predisposizione della dichiarazione on line –:
se il Ministro interrogato ritenga opportuno assumere iniziative dirette a prevedere un periodo transitorio di sperimentazione del sistema on line sia per il registro di sistema di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, sia per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, almeno fino al 31 luglio 2013, e sospendere contestualmente fino a tale data l'irrogazione delle pesanti sanzioni previste dal decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26. (5-00525)