• C. 2893-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 24 marzo 2015); DAMBRUOSO Stefano, Relatore per la Commissione II Giustizia - MANCIULLI Andrea, Relatore per la Commissione IV Difesa

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Atto a cui si riferisce:
C.2893 [Decreto Anti-Terrorismo] Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"


Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Allegato 1 Decreto Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2893-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
dal ministro dell'interno
(ALFANO)
dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)
dal ministro della difesa
(PINOTTI)
e dal ministro della giustizia
(ORLANDO)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
Presentato il 19 febbraio 2015
(Relatori per la maggioranza: DAMBRUOSO, per la II Commissione;
MANCIULLI, per la IV Commissione)

Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e IV (Difesa), il 24 marzo 2015, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2893 e rilevato che:

                sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto e dei limiti della decretazione d'urgenza:

                il decreto-legge si compone di cinque Capi, dei quali il primo e il secondo recano misure antiterrorismo, il terzo e il quarto – come avviene di consueto nei decreti «proroga missioni» – recano misure in tema, rispettivamente, di missioni internazionali e di cooperazione allo sviluppo, il quinto reca disposizioni finali e transitorie;

                il decreto-legge unisce dunque alle consuete misure ripetutamente disposte e prorogate in materia di missioni internazionali, un nutrito corpus (ben 11 articoli) di disposizioni antiterrorismo, espandendo l'oggetto usuale della disciplina dell'atto;

                la relazione illustrativa evidenzia una ratio unitaria del decreto in questi termini: «[i]l consolidamento... dei processi di pace e di stabilizzazione in aree di crisi acquisisce sempre più anche... funzione preventiva... con sicuri riflessi sulla sicurezza dei cittadini. La lotta al terrorismo va realizzata pertanto in maniera unitaria senza dividere tra sicurezza interna ed esterna, come d'altronde dimostrato dal fenomeno dei cosiddetti foreign fighters ...[dunque] il provvedimento prevede misure volte sia a rafforzare e attualizzare gli strumenti di prevenzione e repressione penale del fenomeno nel territorio dello Stato, sia a consentire la partecipazione a missioni internazionali delle Forze armate e di polizia finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e al sostegno ai processi di ricostruzione e di pace»;

                le disposizioni del decreto risultano infatti avvinte da un unico nesso teleologico (per di più puntualmente esplicitato nella relazione illustrativa e – quanto ai contenuti – riscontrabile anche nel titolo del provvedimento e nel preambolo), pur afferendo ad ambiti materiali distinti;

            sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

                secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale; invece, per la disciplina in materia penale, si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al

decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001: da ciò consegue che disposizioni inizialmente valide per il breve arco temporale di riferimento dei decreti-legge in materia di missioni vengono di volta in volta prorogate, per di più in maniera non testuale e attraverso una rete di richiami normativi difficilmente dipanabile, consolidatasi nel tempo;

                in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come disciplina in più punti derogatoria del diritto vigente. La relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) dà conto analiticamente delle norme derogate, anche implicitamente; si rammenta tuttavia che l'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988 dispone tra l'altro che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede «a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate» (comma 1, lettera a) ) e che «Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito» (comma 2); a titolo esemplificativo, deroghe sono riscontrabili: all'articolo 14, comma 3 (che autorizza spese «anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato»); all'articolo 15, comma 1 (trattamento del personale in missione); all'articolo 15, comma 4 (compenso forfettario di impiego per il personale in missione); all'articolo 15, comma 5 (deroghe alla competenza territoriale dei tribunali militari, alla procedura penale militare, al codice penale ed al codice di procedura penale); all'articolo 16, comma 1, in materia contabile;

              l'articolo 5, comma 1, primo periodo, incrementa di 1.800 unità il contingente di 3.000 unità di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, prorogandone l'operatività dal 31 marzo al 30 giugno 2015, con ciò integrando senza gli opportuni coordinamenti una disposizione di recentissima emanazione, recata, per di più, in un decreto-legge il cui iter di conversione era ancora in corso al momento della deliberazione del decreto oggi in esame;

          sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

              il decreto-legge interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1 gennaio 2015 al 30 settembre 2015, retroagendo dunque sia rispetto alla sua adozione (nella riunione del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015) sia rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, in data 20 febbraio 2015 (giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali dal 1 gennaio 2015 (1 novembre 2014 per la missione di cui all'articolo 12, comma 9) al 18 febbraio 2015, circostanza non coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, anche ove si consideri che il decreto contiene, tra l'altro, disposizioni in materia penale;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                l'articolo 11, comma 7, che autorizza la missione NATO Baltic Air Policing non individua – a differenza di tutte le altre missioni – la decorrenza dell'autorizzazione; la missione risulta iniziata il 1 gennaio 2015; dalla relazione tecnico-finanziaria sembrerebbe invece desumersi che la data di decorrenza coincida con l'entrata in vigore del decreto-legge (sono coperti infatti oneri per 193 giorni fino al 31 agosto 2015): se ne dovrebbe dunque specificare la decorrenza;

                fra le norme transitorie, l'articolo 20, comma 1, dispone che l'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sia assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal procuratore nazionale antimafia: al riguardo sarebbe opportuno specificare se la permanenza in carica continui a decorrere dalla data di nomina dall'attuale procuratore;

                il disegno di legge di conversione è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

                si valuti l'opportunità di individuare più specificamente le normative cui, per effetto del provvedimento in esame, si potrà derogare;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 11, comma 7, si dovrebbe specificare la decorrenza della missione Baltic Air Policing.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

                per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare se le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1, 4 e 5, e all'articolo 16, comma 1, debbano mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 20, comma 1, per quanto detto in premessa, sarebbe opportuno specificare se la permanenza in carica del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo continui a decorrere

dalla data di nomina dall'attuale procuratore ovvero se decorra dall'entrata in vigore del decreto in esame.

        Il Comitato formula, infine, la seguente raccomandazione:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

                richiamando quanto più volte rilevato in occasione dell'esame dei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali (da ultimo nei pareri sui decreti-legge n. 2 e n. 109 del 2014), si ribadisce la necessità che venga adottata una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni, al fine così di evitare che si perpetuino le catene di rinvii normativi alla disciplina contenuta in molteplici fonti normative ed aggiornando contestualmente i rinvii a disposizioni che, in quanto confluite nel Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono state abrogate nella fonte originaria, in termini di rinvii alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal codice in questione.».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 2893 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili a materie quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l'ordinamento penale, le norme processuali, che sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione;

            preso atto, in particolare, del contenuto delle disposizioni che paiono più strettamente attinenti alle competenze della Commissione affari costituzionali quali, in particolare: l'articolo 2, comma 2, che stabilisce che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una black-list dei siti Internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria; l'articolo 4, che introduce nel Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato; l'articolo 5, che reca una serie di disposizioni concernenti l'impiego di personale militare in diverse finalità alla prevenzione e al contrasto della criminalità; l'articolo 6, che modifica il decreto-legge n. 144 del 2005, concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, estendendo la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale e introducendo in via transitoria la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale; l'articolo 7, che interviene sul Codice della privacy per estendere l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia e dunque l'area entro la quale i trattamenti stessi possono svolgersi senza applicare le disposizioni – prevalentemente a tutela dell'interessato – previste dal Codice; l'articolo 8, che reca disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza;

            rilevato che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo interviene sul delitto di arruolamento con finalità di terrorismo, per punire anche colui che si arruola, non presupponendo, dunque, il compimento di specifici atti;

            sottolineato, al riguardo, che la predetta formulazione, oltre ad anticipare la soglia di punibilità, solleva dubbi circa la determinatezza della fattispecie penale, da una parte, e il necessario rispetto del principio di offensività, dall'altra;

            fatto presente, peraltro, che la Corte costituzionale ha sin qui fondamentalmente riservato alla discrezionalità del legislatore il livello e il modulo di anticipazione della tutela, rinunciando, in sostanza, a sindacare le stesse scelte tecniche di costruzione dell'illecito penale secondo lo schema del reato di danno ovvero di pericolo, ovvero secondo una particolare forma di tipizzazione del pericolo. Anche di recente la Consulta ha ribadito che «l'ampia discrezionalità» che va riconosciuta al legislatore penale «si estende anche alla scelta delle modalità di protezione penale dei singoli beni e o interessi» e che «rientra (...) in detta sfera di discrezionalità l'opzione per le forme di tutela avanzata, che colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo (...) nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva» (sentenza n. 225 del 2008);

            rilevato, altresì, che l'articolo 3 del decreto-legge, punisce a titolo di contravvenzione chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate «precursori di esplosivi» dal regolamento europeo 98/2013 del 15 gennaio 2013 (articolo 678-bis del codice penale);

            evidenziato che la predetta norma penale, rinviando alla qualificazione delle sostanze operata dal regolamento, senza richiamare però i valori limite per la pericolosità della condotta indicati dal regolamento stesso, andrebbe valutata in relazione al richiamato principio di offensività,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo che, intervenendo sul delitto di arruolamento con finalità di terrorismo, per punire anche colui che si arruola, senza presupporre il compimento di specifici atti, solleva dubbi circa la determinatezza della fattispecie penale e il necessario rispetto del principio di offensività;

            b) valutino le Commissioni di merito, in relazione al principio di offensività, l'articolo 3 del decreto-legge, che punisce a titolo di contravvenzione chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate «precursori di esplosivi» dal regolamento europeo 98/2013 del 15 gennaio 2013, senza richiamare tuttavia i valori limite per la pericolosità della condotta indicati dal regolamento stesso.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

            richiamate le motivazioni alla base della questione di competenza, sollevata ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del Regolamento, ai fini dell'assegnazione del provvedimento in sede referente alle Commissioni Giustizia, Affari esteri e comunitari e Difesa;

            premesso che:

                l'articolato del provvedimento è complessivamente finalizzato a dare attuazione alla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2178, adottata il 24 settembre 2014 ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite, che compone parte significativa della strategia della Comunità internazionale degli Stati contro la grave minaccia rappresentata dal terrorismo internazionale e che fonda la relativa azione di contrasto sull'adozione di misure preventive e repressive di diritto nazionale ed internazionale, nonché su un nuovo paradigma di sicurezza internazionale che include quella interna agli Stati;

                la fase in atto evidenzia l'opportunità di provvedere al contrasto alle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali provenienti dalle aree di maggiore interesse strategico per l'Italia, a partire dalla Libia, mediante il ricorso a tutti gli opportuni strumenti di politica estera, privilegiando la leva del dialogo politico-diplomatico e della cooperazione allo sviluppo, con preferenza sul ricorso all'intervento militare, pur necessario in taluni contesti di grave carenza sul piano della sicurezza e sul piano umanitario;

                tra le disposizioni che intervengono sul diritto interno, di cui ai Capi I e II del provvedimento, rilevano in particolare quelle relative al trasporto aereo, connesse allo scambio di informazioni operative, nonché quelle relative alle espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo, di cui all'articolo 4, da collocare nel quadro di una complessiva risposta culturale e politica e dei profondi rapporti di amicizia e di dialogo cooperativo tra l'Italia e i Paesi terzi impegnati nel contrasto al fenomeno dei foreign fighters e dei cosiddetti «lupi solitari», come ad esempio la Tunisia e il Marocco, al fine di non vanificare il comune sforzo;

                alla luce dell'incremento straordinario del flusso di profughi che attraversano il Mar Mediterraneo per raggiungere le coste italiane, pari a circa il sessanta per cento rispetto al 2014, si ritiene essenziale che le misure di cui all'articolo 5 non siano finanziate a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui al decreto-legge n. 416 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 1990, né in modo da intaccare il complessivo stanziamento finanziario assettato a sostegno delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13 del provvedimento;

                le norme, di cui al Capo III, in tema di proroga della partecipazione delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, doverosamente confermano e valorizzano l'impegno dell'Italia, in un quadro di piena legittimità internazionale e in conformità con l'articolo 11 della Costituzione, per conseguire e mantenere, nello sforzo collettivo, pace e sicurezza nei teatri di crisi, contribuendo agli opportuni interventi a sostegno delle popolazioni civili e per la ricostruzione anche infrastrutturale dei Paesi interessati;

                ritenuto, pertanto, essenziale procedere alla proroga degli impegni assunti in sede internazionale per la partecipazione alle missioni internazionali in Europa, Asia e Africa, di cui al citato Capo III del provvedimento;

                valutata positivamente soprattutto l'autorizzazione relativa alla partecipazione di un contingente di personale e di assetti, con compiti di ricognizione sul territorio iracheno e per attività di addestramento e di assistenza, alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica rappresentata dal Daesh, anche in conformità con la risoluzione n. 2170 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 15 agosto 2014;

                riconosciuta la necessità di provvedere all'autorizzazione della adesione dell'Italia con un proprio contingente alla nuova missione «no combat» della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission, di cui alla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2189 del 2014, relativa ad attività di formazione, consulenza e assistenza a favore delle forze di difesa e sicurezza e delle istituzioni governative afghane, nonché per il consolidamento dei risultati conseguiti sul piano dell’institution building e della ricostruzione civile;

                considerata, altresì, l'esigenza di assicurare costante attenzione al contesto afghano e al subcontinente indiano alla luce delle costanti, preoccupanti evoluzioni sul piano della sicurezza registrate in tale area;

                richiamata la necessità di dare congrua attuazione agli obblighi informativi che sussistono in capo al Governo con riferimento alla nuova sopra citata missione in Afghanistan, in conformità con il dettato dell'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2014,

n. 141, come pure con riferimento alla missione in Libia, di cui all'articolo 3, comma 7-bis, del medesimo decreto-legge del 2014;

                 ritenuto che, analogamente, devono trovare piena conferma gli impegni assunti nel contesto africano, con riferimento alle missioni europee di contrasto al fenomeno della pirateria, a sostegno della Somalia e in Corno d'Africa, nell'Oceano Indiano Occidentale, nella Repubblica Centrafricana, in Mali, Sahel e Niger;

                ritenute, altresì, da approvare le misure di finanziamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui al Capo IV del provvedimento;

                sottolineata, in particolare, la necessità di proseguire l'azione a sostegno della risposta alla crisi umanitaria conseguente al conflitto scatenato dal Daesh, con particolare riferimento all'esodo di sfollati nei Paesi della regione siro-irachena, e di provvedere, oltre che allo straordinario sforzo umanitario – a tutela, in primo luogo, delle minoranze religiose, a partire dai cristiani e dagli yazidi, esposte a persecuzioni, rischio di genocidio e di sparizione dall'area – profuso dalle competenti Agenzie dell'Onu e organizzazioni non governative, come l'UNHCR, l'UNICEF, l'UNDP o la Comunità di Sant'Egidio, ad azioni mirate a tutela del patrimonio archeologico e in generale culturale di un'area centrale per la storia dell'umanità, simbolo di una millenaria tradizione di coabitazione multietnica e multireligiosa;

                ribadita piena adesione e sostegno all'azione positiva svolta in Siria dagli organismi internazionali, a partire dallo sforzo diplomatico in atto da parte dell'ONU, per la soluzione della crisi e a sostegno della popolazione siriana;

                valutata essenziale l'azione di cooperazione civile in Afghanistan per dar seguito agli impegni di mantenimento del livello di contributi, assunti dall'Italia in sede internazionale, e per consolidare i risultati raggiunti sul piano dello stato di diritto e della tutela dei diritti, in particolare delle donne;

                apprezzato lo sforzo per il rifinanziamento della legge 7 marzo 2001, n. 58, per interventi di sminamento umanitario, in esecuzione di obblighi internazionali per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, da realizzare nei teatri in cui l'Italia è presente, e dei nuovi impegni derivanti dalla ratifica della Convenzione di Ottawa sulle mine anti-persona e di quella di Oslo sulle munizioni a grappolo, nonché del Protocollo V della Convenzione CCW (Convention on Certain Conventional Weapons);

                condivisa, nel quadro del complessivo rilancio del ruolo internazionale del nostro Paese, l'istituzione di un apposito fondo, nell'ambito dello stato di previsione del MAECI, per la campagna di promozione della candidatura del nostro Paese ad un seggio non permanente presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2017 e 2018, in sinergia con iniziative mirate di diplomazia parlamentare;

                apprezzato il trend di crescita relativo all'impegno economico per la cooperazione civile, che registra risorse pari a circa 69,7 milioni di euro per i primi nove mesi del 2015, a fronte dei 71,2 milioni di euro, stanziati per tutto l'anno 2014, a rafforzamento dell'azione di politica estera dell'Italia, e che si somma alle ricadute positive rappresentate dall'entrata a regime della nuova legge sulla cooperazione internazionale allo sviluppo;

                valutato che, in questo quadro di complessivo rafforzamento delle leve di politica estera e di valorizzazione dell'azione di prevenzione e gestione delle crisi sul piano politico-diplomatico, appare essenziale non trascurare il rafforzamento dello strumento diplomatico, già razionalizzato sul piano dell'assetto della rete estera, e assai carente sul piano delle risorse umane se si confronta la situazione del nostro Paese con quella dei maggiori Stati europei, Francia, Germania e Regno Unito in primis, e soprattutto con le sfide derivanti dal quadro internazionale e soprattutto regionale;

                ritenuto necessario, pertanto, provvedere senza ritardo, anche per l'anno in corso, al reclutamento di nuovo personale diplomatico a tempo indeterminato per colmare tale gap, mediante il ricordo innanzitutto allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nonché all'istituto della collocazione fuori ruolo, con sospensione della retribuzione, con particolare riguardo al Servizio europeo di azione esterna (SEAE) e al sistema di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese e delle relazioni internazionali, come pure a strumenti di tirocinio volti alla formazione dei giovani,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) con riferimento al Capo I, articolo 5, comma 2, si provveda al reperimento delle necessarie risorse a valere su fondo diverso da quello relativo alle politiche e ai servizi dell'asilo, di cui al decreto-legge n. 416 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 1990, o alle disposizioni del provvedimento sulla proroga della partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, agli articoli 11, 12 e 13 del provvedimento;

            b) sia autorizzata la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui al Capo III del provvedimento, nei termini temporali e di risorse, nonché alle condizioni previste dalle disposizioni ivi contenute;

            c) siano, altresì, autorizzati gli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui al Capo IV del provvedimento;

            d) all'articolo 18, comma 4, del medesimo Capo IV, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura massima complessiva di 500 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari»;

            e) inoltre, all'articolo 19, dopo il comma 2, siano aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Per l'anno 2015, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, si applica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le quali, anche ai fini del completamento dello scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono incrementate di un importo pari ad euro 2.673.804 a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

        2-ter. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2893, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2015, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 7/2015, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione» (C. 2893 Governo);

        rilevato che:

            l'articolo 5, al comma 1, reca una serie di disposizioni sull'impiego di personale delle Forze Armate nelle attività di controllo del territorio, di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, prorogando, fino al 30 giugno 2015, l'operatività del piano di impiego operativo di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, che viene al contempo incrementato di 1800 unità;

            il suddetto articolo prevede, inoltre, giustamente la possibilità di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 2015, un contingente non superiore a 200 unità di personale militare posto a disposizione dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, facendo salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, in base alle quali il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

        ritenuto che:

            in relazione alle finalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013 (operazione c.d « Terra dei fuochi»), l'impiego di un contingente non superiore alle 200 unità di personale militare appare insufficiente, dovendo invece il relativo piano di impiego operativo essere ulteriormente potenziato per consentire una più incisiva ed efficace attività di controllo del territorio;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 5, comma 1, si preveda il potenziamento delle risorse umane e organizzative del piano di impiego operativo da destinare alle finalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013 richiamato in premessa.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 7 del 2015 recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione» (C. 2893 Governo);

            premesso che:

                il decreto-legge oltre a contenere la proroga del finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali e del finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, prevede misure di contrasto al terrorismo internazionale;

                tali misure, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, sono finalizzate anche al contrasto delle attività di proselitismo e della diffusione attraverso Internet di contenuti che possano essere strumento per compiere delitti con finalità di terrorismo;

                si rileva in proposito l'esigenza di precisare l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, dal momento che la formulazione adottata, per cui possono essere destinatari dell'ordine del pubblico ministero di rimuovere contenuti on line illeciti i «soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione», potrebbe risultare indeterminata e tale da suscitare incertezza sull'identificazione delle categorie dei soggetti in questione;

                si segnala altresì che le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 2 non si applicano, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, alle testate giornalistiche telematiche e ai prodotti editoriali realizzati su supporto informatico debitamente registrati, in quanto tutelati dalle garanzie e dalle procedure previste dall'articolo 21 della Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            con riferimento al comma 4 dell'articolo 2, si adotti una formulazione che individui in modo inequivocabile l'ambito dei soggetti che possono essere destinatari dell'ordine del pubblico ministero

di rimuovere i contenuti illeciti, in quanto ritenuti strumento per compiere delitti con finalità di terrorismo;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito se sussistano ragioni adeguate a giustificare che l'utilizzo di strumenti informatici o telematici sia qualificato come aggravante speciale in relazione all'istigazione a commettere i reati contro la personalità interna e internazionale dello Stato (articolo 2, comma 1, lettera a), all'istigazione a delinquere e all'apologia di reato (articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1) e ai delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità (articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2);

            b) valutino le Commissioni di merito, con riferimento alle previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, l'opportunità di individuare misure di contrasto ai delitti con finalità di terrorismo più efficaci della semplice rimozione di contenuti, in ogni caso facilmente riproducibili, utilizzando i dati di accesso ai contenuti stessi per porre in essere azioni mirate verso soggetti potenzialmente a rischio di coinvolgimento nei delitti in questione.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 7 del 2015, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (atto Camera n. 2893);

            rilevato che il provvedimento reca interventi volti a contrastare e a prevenire le minacce terroristiche, attraverso misure che si muovono sia sul versante interno sia sul versante internazionale, conferma l'impegno delle nostre Forze armate e di polizia nelle missioni di carattere internazionale, nonché assicura il proseguimento delle iniziative di cooperazione e di sostegno ai processi di ricostruzione e di stabilizzazione;

            esaminate le parti del testo più direttamente riconducibili alle materie di propria competenza, con particolare riferimento all'articolo 15 del decreto-legge, che individua la normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento;

            rilevato, in particolare, che le disposizioni del medesimo articolo 15 richiamano sostanzialmente le norme contenute in precedenti provvedimenti legislativi, in materia di indennità di missione, calcolo della diaria, nonché trattamento assicurativo e pensionistico,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 2893 Governo: «DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione»;

            richiamati, in particolare, gli articoli da 1 a 10 del disegno di legge che introducono misure di contrasto al terrorismo, anche internazionale, che consistono nella semplificazione delle modalità di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia; nell'adozione di misure sanzionatorie; nel rafforzamento dell'attività del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica; nel coordinamento dei procedimenti penali e di prevenzione in materia di terrorismo;

            osservato come tali misure, resesi necessarie anche alla luce dei recenti tragici fatti accaduti a Parigi, si pongano in linea con la Strategia di sicurezza interna dell'Unione europea, che prevede azioni di prevenzione del terrorismo e di contrasto alla radicalizzazione e al reclutamento;

            richiamata altresì la dichiarazione comune in materia di antiterrorismo dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea del 12 febbraio 2015, in cui sono state adottate conclusioni in materia di prevenzione della radicalizzazione e tutela dei valori dell'UE;

            richiamata peraltro l'esigenza di accompagnare le disposizioni ivi previste con misure di prevenzione dei fenomeni terroristici, intervenendo – in ambito nazionale – sia mediante una significativa attività di monitoraggio e di controllo della popolazione carceraria, che attuando politiche di deradicalizzazione e di integrazione delle comunità di migranti nei territori italiani,

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PARERE FAVOREVOLE



TESTO
del disegno di legge
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TESTO
delle Commissioni
Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

      1. Il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.


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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:

            al comma 1, capoverso, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a otto anni»;

            al comma 2, capoverso «Art. 270-quater.1», primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a otto anni»;

            al comma 3:

                alla lettera a), dopo la parola: «comportamenti» è inserita la seguente: «univocamente»;

                alla lettera b), dopo le parole: «il fatto» sono inserite le seguenti: «di chi addestra o istruisce»;

            dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore».

        All'articolo 2:

            al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

                «b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: “è punito con la reclusione da uno a quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la reclusione da due a cinque anni”»;

            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        “Art. 234-bis.(Acquisizione di documenti e dati informatici).1. È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare”.

        1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 266-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico”;


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            b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

                “m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale”;

            c) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) è abrogata.

        1-quater. All'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice” sono aggiunte le seguenti: “, nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche”;

            b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        “3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1”»;

            al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1 aprile 1981, n. 121.»;

            al comma 3, dopo le parole: «su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente,» sono inserite le seguenti: «preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,»;

            al comma 4:

                al primo periodo, dopo le parole: «il pubblico ministero ordina, con decreto motivato,» sono inserite le seguenti: «preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,»;

                dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.»;

                al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite».


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       All'articolo 3:

            al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», le parole: «euro 247» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000»;

            dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

        «3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato dal comma 3-ter del presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: “A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare” sono sostituite dalle seguenti: “Le imprese possono utilizzare”;

            b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: “Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1.”;

            c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi.”.

        3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

        3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai titolari di licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla


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normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.”.

        3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.”.

        3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “detiene armi o” sono inserite le seguenti: “caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o”.

        3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

        3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

        “2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert”.

        3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni»;

            alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti».

        Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

        «Art. 3-bis.(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale). – 1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: “630 del codice penale,” sono inserite le seguenti: “all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme


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sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,”.

        2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m-bis), introdotta dall'articolo 2, comma 1-ter, lettera b), del presente decreto, è aggiunta la seguente:

        “m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”».

        All'articolo 4:

            al comma 1:

                dopo la lettera b) è inserita la seguente:

                    «b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: “dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona,” sono inserite le seguenti: “dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale,”»;

                alla lettera d), capoverso «Art. 75-bis», il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

                alla rubrica, dopo le parole: «misure di prevenzione personali» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali».

        Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

        «Art. 4-bis. – (Modifica all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). – 1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono sostituiti dai seguenti:

        “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati. Per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione.

        1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione


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elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per ventiquattro mesi”».

        All'articolo 5:

            al comma 1:

                al primo periodo, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «29 giugno»;

                al secondo periodo, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e le parole: «non superiore a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 200 unità»;

                dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.»;

            al comma 2, secondo periodo, le parole: «Al relativo onere si provvede, quanto a euro 14.830.629,00, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.830.629, a valere sulle risorse della missione 7 – Fondi da ripartire, programma 7.1 – Fondi da assegnare, quanto a euro 5.000.000, a valere sulla missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.1 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, quanto a euro 4.000.000, a valere sulla missione 4 – Soccorso civile, programma 4.2 – Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» e le parole: «spese rimodulabili di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo»;

            dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

        «3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.

        3-ter. Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della


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legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiano concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate.

        3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono autorizzate in deroga alle modalità previste dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

        3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nell'ambito della missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza”, dello stato di previsione del Ministero della difesa».

        Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

        «Art. 5-bis. – (Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro). – 1. Al fine di potenziare l'attività di controllo del territorio per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorità giudiziaria può affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione e alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore».

        All'articolo 6:

            al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, primo periodo, dopo le parole: «al procuratore generale di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;

            dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: “Procuratore nazionale antimafia” sono


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inserite le seguenti: “e antiterrorismo” e le parole: “nell'articolo 51, comma 3-bis” sono sostituite dalle seguenti: “nell'articolo 51, commi 3-bise 3-quater”»;

            alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

        Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 6-bis.(Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia). – 1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 11:

                1) al comma 2, le parole: “comma 3-bis” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3-bis e 3-quater”, dopo le parole: “procuratore nazionale antimafia”, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: “e antiterrorismo” e l'ultimo periodo è soppresso;

                2) al comma 4, le parole: “il parere del procuratore nazionale antimafia e” sono sostituite dalle seguenti: “il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché” e dopo le parole: “il procuratore nazionale antimafia” sono inserite le seguenti: “e antiterrorismo”;

                3) ai commi 5 e 6, dopo le parole: “procuratore nazionale antimafia”, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: “e antiterrorismo”;

            b) all'articolo 16-octies, comma 1, le parole: “procuratore nazionale antimafia o” sono sostituite dalle seguenti: “Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e”;

            c) all'articolo 16-nonies:

                1) al comma 1, le parole: “sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo”;

                2) al comma 2, al primo periodo, le parole: “i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono” sono sostituite dalle seguenti: “il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce” e, al secondo periodo, la parola: “allegano” è sostituita dalla seguente: “allega”.

        Art. 6-ter.(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). – 1. All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o al terrorismo”».


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        All'articolo 8:

            il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Fino al 31 gennaio 2018:

            a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale;

            b) con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza;

            c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;

            d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura»;

            dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. È affidato all'AISE il compito di svolgere attività di informazione anche mediante assetti di ricerca elettronica verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le attività di ricerca elettronica».

        All'articolo 9:

            al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “nell'articolo 51 comma 3-bis” sono sostituite dalle seguenti: “nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater”»;


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            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        “2-bis. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del presente codice, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo”»;

            al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi”»;

            dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        «4-bis. All'articolo 727, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: “comma 3-bis” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3-bis e 3-quater” e dopo la parola: “antimafia” sono aggiunte le seguenti: “e antiterrorismo”».

        All'articolo 12:

            al comma 9, le parole: «dell'Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)» sono sostituite dalle seguenti: «del Daesh».

        All'articolo 13:

            al comma 1, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «14 febbraio 2015» e le parole: «euro 1.348.239» sono sostituite dalle seguenti: «euro 92.998»;

            il comma 2 è soppresso;

            al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India.»;


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            al comma 6, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;

            al comma 7, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015» e le parole: «euro 448.766» sono sostituite dalle seguenti: «euro 147.945».

        All'articolo 14:

            dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con le modalità di cui all'articolo 573 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

        All'articolo 15:

            al comma 4, primo periodo, le parole: «che partecipa alle» sono sostituite dalle seguenti: «impiegato nelle attività di cui all'articolo 5, comma 3-bis, e nelle»;

            dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

        «6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati;

            b) al comma 4:

                1) le parole: “e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto” e le parole: “nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e” sono soppresse;

                2) le parole: “individuate con il decreto di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “soggette al rischio di pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO)”;

            c) al comma 5, le parole: “30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2016”;

            d) al comma 5-bis, le parole: “di cui al comma 1”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 4”.

        6-ter. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: “, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,


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convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130” sono soppresse.

        6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano in vigore il 1 giugno 2015.

        6-quinquies. Ogniqualvolta siano impiegate nel contesto internazionale forze di polizia a ordinamento militare, il Governo specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrino sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogendfor)».

        All'articolo 17:

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti in loco».

        All'articolo 18:

            al comma 4, le parole: «di un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite» sono sostituite dalle seguenti: «di un fondo, con una dotazione di euro 500.000, per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefìci non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività»;

            al comma 9, primo periodo, le parole: «euro 1.372.327» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.438.207».

        All'articolo 19:

            dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5


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marzo 2010, n. 30, nonché di cui all'articolo 23-bisdel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo».

        Al capo IV, dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

        «Art. 19-bis.(Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori). – 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri.

        2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree.

        3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi».

        All'articolo 20:

            dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale di magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto»;

            al comma 6:

                all'alinea, le parole: «euro 874.926.998» sono sostituite dalle seguenti: «euro 871.072.635»;

                alla lettera a), le parole: «euro 843.900.891» sono sostituite dalle seguenti: «euro 840.046.528»;

                alla lettera b), dopo le parole: «comma 273,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;

                alla lettera c), dopo le parole: «comma 273,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,».


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Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2015.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 
        Vista la Risoluzione n. 2178 adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite il 24 settembre 2014 ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni unite;  
        Visto il decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero;  
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi verificatisi all'estero, di perfezionare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo, anche attraverso la semplificazione delle modalità di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia, nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati dalle norme vigenti in materia;  
        Ritenuta in particolare, la straordinaria necessità di adottare misure urgenti, anche di carattere sanzionatorio, al fine di prevenire il reclutamento nelle organizzazioni terroristiche e il compimento di atti terroristici, rafforzando altresì l'attività del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica;  
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni per assicurare il coordinamento dei procedimenti penali e di prevenzione in materia di terrorismo, anche internazionale;
        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;  
emana
 
il seguente decreto-legge:
 
Capo I
NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE
Capo I
NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE
Articolo 1.
(Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo).
Articolo 1.
(Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo).

        1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

        1. Identico:

        «Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni.».         «Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.».

        2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale è inserito il seguente:

        2. Identico:

«Art. 270-quater.1
(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo).
«Art. 270-quater.1
(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo).

        Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da tre a sei anni.».

        Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.».

        3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

        3. Identico:

            a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della persona cheavendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»;             a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della persona cheavendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»;
            b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».             b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».
 

        3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.

Articolo 2.
(Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche).
Articolo 2.
(Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche).

        1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 302, primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;             a) identica;
            b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni:             b) identica;
                1) al terzo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;  
                2) al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».  
              b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni».
 

        1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

          «Art. 234-bis. – (Acquisizione di documenti e dati informatici). – 1. È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».
 

        1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) all'articolo 266-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico»;
              b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
              «m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale»;
              c) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) è abrogata.
          1-quater. All'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche»;
              b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
          «3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1».

        2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonché delle attività di prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005.

        2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonché delle attività di prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005. Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

        3. I fornitori di connettività, su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.         3. I fornitori di connettività, su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
        4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. I destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale.         4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti. I destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.
        5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «, nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo».         5. Identico.
Articolo 3.
(Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti).
Articolo 3.
(Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti).

        1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, è inserito il seguente:

        1. Identico:

«Art. 678-bis.
(Detenzione abusiva di precursori di esplosivi).
«Art. 678-bis.
(Detenzione abusiva di precursori di esplosivi).

        Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247.».

        Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.».

        2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, è inserito il seguente:

        2. Identico.

«Art. 679-bis.
(Omissioni in materia di precursori di esplosivi).
 

        Chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.».

 

        3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all'Autorità le transazioni sospette, relative alle sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.

        3. Identico.

          3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato dal comma 3-ter del presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
          3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese possono utilizzare»;
              b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1»;
              c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi.».
 

        3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
          3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai titolari di licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.».
          3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.».
          3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «detiene armi o» sono inserite le seguenti: «caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o».
          3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-sexies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.
          3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
          «2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert».
 

        3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

 
Articolo 3-bis.
(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale).
 

        1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «630 del codice penale,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,».

          2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m-bis), introdotta dall'articolo 2, comma 1-ter, lettera b), del presente decreto, è aggiunta la seguente:
              «m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».
Articolo 4.
(Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo).
Articolo 4.
(Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo).

        1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: «nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale»;             a) identica;
            b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:             b) identica;
        «2-bis. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.»;  
              b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona,» sono inserite le seguenti: «dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale,»;
            c) all'articolo 71, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:             c) identica;
                1) dopo le parole «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies,»;
                2) dopo le parole «648-ter, del codice penale,» sono inserite le seguenti: «nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,»;  
                d) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:             d) identico:
«Art. 75-bis.
(Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza).
«Art. 75-bis.
(Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza).

        1. Il contravventore alle misure imposte con i provvedimenti di urgenza di cui all'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2-bis del predetto articolo 9 è consentito l'arresto nei casi di flagranza.».

        1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

        2. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

        2. Identico.

        «c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».  

        3. All'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine è di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni.».

        3. Identico».

 
Articolo 4-bis.
(Modifica all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
 

        1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono sostituiti dai seguenti:

          «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati. Per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione.
          1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per ventiquattro mesi».
Articolo 5.
(Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate).
Articolo 5.
(Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate).

        1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unità è incrementato di 1.800 unità, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità può essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non superiore a 200 unità. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

        1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato fino al 29 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unità è incrementato di 1.800 unità, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non inferiore a 200 unità. A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

        2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 29.661.258,00 di euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 28.861.258,00 di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 14.830.629,00, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e, quanto a euro 14.830.629,00 mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 29.661.258,00 di euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 28.861.258,00 di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.830.629, a valere sulle risorse della missione 7 – Fondi da ripartire, programma 7.1 – Fondi da assegnare, quanto a euro 5.000.000, a valere sulla missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.1 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, quanto a euro 4.000.000, a valere sulla missione 4 – Soccorso civile, programma 4.2 – Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico e, quanto a euro 14.830.629,00 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge l'evento Expo 2015, è altresì autorizzato l'impiego, con le stesse modalità di cui al comma 1, di un ulteriore contingente di 600 unità di militari delle Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1 novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00 di euro, per l'anno 2015, si provvede mediante due appositi versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuarsi, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento, da parte della società Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e il 30 giugno 2015, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         3. Identico.
          3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.
          3-ter. Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiano concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate.
          3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono autorizzate in deroga alle modalità previste dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
          3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Approntamento impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », dello stato di previsione del Ministero della difesa.
 
Articolo 5-bis.
(Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro).
 

        1. Al fine di potenziare l'attività di controllo del territorio per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorità giudiziaria può affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione a alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore.

Articolo 6.
(Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155).
Articolo 6.
(Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e all'articolo 18-bisdella legge 26 luglio 1975, n. 354).

        1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «o di eversione dell'ordine democratico» sono inserite le seguenti: «ovvero di criminalità transnazionale»;             a) identica;
            b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:             b) identico:
        «2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.         «2-bis. Identico.
        2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis è concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione.         2-ter. Identico.
        2-quater. Dello svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio è data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124.         2-quater. Dello svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio è data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
        2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».         2-quinquies. Identico».
 

        1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «Procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «nell'articolo 51, comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater».

 
Articolo 6-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia).
 

        1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) all'articolo 11:
                  1) al comma 2, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater», dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e l'ultimo periodo è soppresso;
                  2) al comma 4, le parole: «il parere del procuratore nazionale antimafia e» sono sostituite dalle seguenti: «il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché» e dopo le parole: «il procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
                  3) ai commi 5 e 6, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
              b) all'articolo 16-octies, comma 1, le parole: «procuratore nazionale antimafia o» sono sostituite dalle seguenti: «Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e»;
              c) all'articolo 16-nonies:
                  1) al comma 1, le parole: «sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;
                  2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono» sono sostituite dalle seguenti: «il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce» e, al secondo periodo, la parola: «allegano» è sostituita dalla seguente: «allega».
 
Articolo 6-ter.
(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
 

        1. All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al terrorismo».

Articolo 7.
(Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia).
Articolo 7.
(Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia).

        1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:

Identico.

«Art. 53.
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti).
 

        1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.

 
        2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:  
            a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;  
            b) articoli da 145 a 151.  

        3. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.».

Articolo 8.
(Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza).
Articolo 8.
(Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza).

        1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite le seguenti: «i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e dopo le parole: «della legge 16 marzo 2006, n. 146,» sono inserite le seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,».

        1. Identico.

        2. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:         2. Fino al 31 gennaio 2018:
            a) all'articolo 17, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-bis, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, 414, quarto comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale;             a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale;
            b) all'articolo 23, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le stesse modalità la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, che sia adibito, ai sensi dell'articolo 12, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza;             b) con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza;
            c) all'articolo 24, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le identità di copertura di cui al comma 1 possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;             c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;
            d) all'articolo 27, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE o dell'AISI, quando sia necessaria mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura.             d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura.
          2-bis. È affidato all'AISE il compito di svolgere attività di informazione anche mediante assetti di ricerca elettronica verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le attività di ricerca elettronica.
Capo II
COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE INDAGINI NEI PROCEDIMENTI PER I DELITTI DI TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE
Capo II
COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE INDAGINI NEI PROCEDIMENTI PER I DELITTI DI TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE
Articolo 9.
(Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale»).
Articolo 9.
(Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale»).

        1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».             a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «nell'articolo 51 comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater».

        2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater».

        2. Identico.

        3. All'articolo 117, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;

            b) le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «procure distrettuali,».

        3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        «2-bis. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del presente codice, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».

        4. All'articolo 371-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

        4. Identico:

            a) alla rubrica, dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»;             a) identica;
            b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole: «prevenzione antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis»;             b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole: «prevenzione antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi»;
            c) al comma 2, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;             c) identica;
            d) al comma 3, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera a), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera b), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «procure distrettuali»; alla lettera c), infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e ai delitti di terrorismo, anche internazionale»; alla lettera h), dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»;             d) identica;
            e) al comma 4, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».             e) identica.
 

        4-bis. All'articolo 727, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater» e dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo».

Articolo 10.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
Articolo 10.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

        1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

Identico.

«Art. 103.
(Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo).
 

        1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

 
        2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.  
        3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.  
        4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.  
        5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.  
        6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.».  

        2. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

 
        3. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono inserite le seguenti: «oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole: «comunicato al procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo».  

        4. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

Capo III
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Capo III
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Articolo 11.
(Europa).
Articolo 11.
(Europa).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 59.170.314 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141, di seguito elencate:

Identico.

            a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;  
            b) Joint Enterprise.  

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 206.133 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

 
        3. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.316.740 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.  
        4. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 955.330 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.210 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.
        5. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 65.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.  
        6. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 19.105.564 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.  
        7. È autorizzata, fino al 31 agosto 2015, la spesa di euro 6.993.960 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata Baltic Air Policing.
Articolo 12.
(Asia).
Articolo 12.
(Asia).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        1. Identico.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 14.384.195 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.         2. Identico.
        3. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 519.084 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.         3. Identico.
        4. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 119.477.897 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.         4. Identico.
        5. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.868.802 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.         5. Identico.
        6. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.         6. Identico.
        7. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 142.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.         7. Identico.
        8. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 92.594 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.         8. Identico.
        9. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell’Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL). È altresì autorizzata la ulteriore spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attività nel periodo dal 1 novembre 2014 al 31 dicembre 2014.         9. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh. È altresì autorizzata la ulteriore spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attività nel periodo dal 1 novembre 2014 al 31 dicembre 2014.
Articolo 13.
(Africa).
Articolo 13.
(Africa).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.348.239 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 14 febbraio 2015, la spesa di euro 92.998 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.364.181 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.         2. Soppresso.
        3. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 29.474.175 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.         3. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 29.474.175 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141. Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India.
        4. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 21.235.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.         4. Identico.
        5. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.055.462 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.         5. Identico.
        6. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.401.305 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.         6. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 1.401.305 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.
        7. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 448.766 per la proroga della partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM, di cui all'articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.         7. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 147.945 per la proroga della partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM, di cui all'articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.
Articolo 14.
(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni).
Articolo 14.
(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni).

        1. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

        1. Identico.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 8.600.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.         2. Identico.
        3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 2.060.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa, di cui al presente decreto.         3. Identico.
        4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese:         4. Identico.
            a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito, di quattro VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti;  
            b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito, di materiale di armamento alla Repubblica d'Iraq;  
            c) euro 795.000, per la cessione, a titolo gratuito, di settanta visori notturni alla Repubblica tunisina.  

        5. È autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito, di quattro veicoli multiruolo, di cui un VM90 PROTETTO e tre VM90 TORPEDO, nonché di effetti di vestiario ed equipaggiamento alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia.

        5. Identico.

        6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma 4, lettera d), del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3, lettera d), del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141, possono essere effettuate nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         6. Identico.
          6-bis. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con le modalità di cui all'articolo 573 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Articolo 15.
(Disposizioni in materia di personale).
Articolo 15.
(Disposizioni in materia di personale).

        1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

        1. Identico.

        2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.         2. Identico.
        3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:         3. Identico.
            a) missioni Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di cui all'articolo 12, comma 9, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;  
            b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;  
            c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;  
            d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché al personale impiegato nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM, in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;  
            e) EUBAM Libya, compreso il personale impiegato nella Repubblica tunisina: diaria prevista con riferimento alla Libia;  
            f) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles.

        4. Al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

        4. Al personale impiegato nelle attività di cui all'articolo 5, comma 3-bis, e nelle missioni di cui agli articoli 11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

        5. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.         5. Identico.
        6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonché nelle missioni Interim Air Policing della NATO.         6. Identico.
          6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati;
              b) al comma 4:
                  1) le parole: «e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4,    comma 13, del presente decreto» e le parole: «nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e» sono soppresse;
                  2) le parole: «individuate con il decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «soggette al rischio di pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO)»;
              c) al comma 5, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
              d) al comma 5-bis, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4».
 

        6-ter. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: «, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130» sono soppresse.

          6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano in vigore il 1 giugno 2015.
          6-quinquies. Ogniqualvolta siano impiegate nel contesto internazionale forze di polizia a ordinamento militare, il Governo specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrino sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogendfor).
Articolo 16.
(Disposizioni in materia contabile).
Articolo 16.
(Disposizioni in materia contabile).

        1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Identico.

        2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6.
Capo IV
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE
Capo IV
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE
Articolo 17.
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo).
Articolo 17.
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 68.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi.

        1. Identico.

          1-bis. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti in loco.
        2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei princìpi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.         2. Identico.
        3. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.         3. Identico.
Articolo 18.
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione).
Articolo 18.
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione).

        1. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione della missione ISAF, è autorizzata per l'anno 2015, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia.

        1. Identico.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.         2. Identico.
        3. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica.         3. Identico.
        4. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonché per la costituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.         4. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonché per la costituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un fondo, con una dotazione di euro 500.000, per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefìci non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività.
        5. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, nonché allo European Institute of Peace.         5. Identico.
        6. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.         6. Identico.
        7. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.         7. Identico.
        8. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 700.000 per la prosecuzione della realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.         8. Identico.
        9. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.372.327 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.         9. È autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.438.207 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 19.
(Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per l'operatività dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale).
Articolo 19.
(Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per l'operatività dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

        1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

        1. Identico.

        2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 17 e 18, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1 gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.         2. Identico.
          2-bis. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo.
 
Articolo 19-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori).
 

        1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri.

          2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree.
          3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20.
(Norme transitorie e di copertura finanziaria).
Articolo 20.
(Norme transitorie e di copertura finanziaria).

        1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal procuratore nazionale antimafia.

        1. Identico.

        2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale aggiunto.».         2. Identico.
        3. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole: «commi 5, 6,» sono inserite le seguenti: «7-bis,».         3. Identico.
        4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, nelle disposizioni vigenti le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».         4. Identico.
        5. I procuratori aggiunti designati dal procuratore nazionale in applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica fino a che il Consiglio superiore della magistratura non abbia provveduto alla nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.         5. Identico.
          5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale di magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto.
        6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, pari complessivamente a euro 874.926.998 per l'anno 2015, si provvede:         6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, pari complessivamente a euro 871.072.635 per l'anno 2015, si provvede:
            a) quanto a euro 843.900.891, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;             a) quanto a euro 840.046.528, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
            b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;             b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 273, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
            c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle somme conservate nel conto dei residui dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;             c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle somme conservate nel conto dei residui dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 273, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
            d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento all'entrata di quota corrispondente delle somme accreditate al capo della delegazione di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1984, n. 208;             d) identica;
            e) quanto a euro 5.032.147, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;             e) identica;
            f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 6.993.960 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera.             f) identica.

        7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        7. Identico.

        8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.         8. Identico.
Articolo 21.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  

        Dato a Roma, addì 18 febbraio 2015.

 
MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri.
Alfano, Ministro dell'interno.
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Pinotti, Ministro della difesa.
Orlando, Ministro della giustizia.
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Orlando.