• C. 2150-1528-1174-2767-A-Errata corrige EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 12 marzo 2015)

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.1174 Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2150-1174-1528-2767-A
   ERRATA CORRIGE


PROPOSTE DI LEGGE
n. 2150, d'iniziativa dei deputati
FERRANTI, VERINI, MATTIELLO, GIULIANI, MARZANO, BAZOLI, CAMPANA, TARTAGLIONE
Modifiche al codice penale, in materia di prescrizione del reato, e delega al Governo per la revisione della disciplina dell'equa riparazione dovuta in caso di violazione del termine ragionevole del processo
Presentata il 28 febbraio 2014
n. 1174, d'iniziativa dei deputati
COLLETTI, AGOSTINELLI, BATTELLI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CIPRINI, COLONNESE, COMINARDI, COZZOLINO, CRIPPA, DAGA, DE LORENZIS, DEL GROSSO, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, D'INCÀ, FERRARESI, GAGNARLI, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, L'ABBATE, LIUZZI, LOREFICE, MANTERO, MARZANA, MICILLO, NESCI, PARENTELA, PETRAROLI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SCAGLIUSI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, VACCA, SIMONE VALENTE
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati
Presentata il 7 giugno 2013


n. 1528, d'iniziativa dei deputati
MAZZIOTTI DI CELSO, ANDREA ROMANO, DAMBRUOSO, BALDUZZI
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati
Presentata l'8 agosto 2013
e
n. 2767, d'iniziativa del deputato PAGANO
Modifica dell'articolo 159 del codice penale, in materia di sospensione del corso della prescrizione dei reati
Presentata il 5 dicembre 2014
(Relatori: AMODDIO e DAMBRUOSO)


        A pagina 9, le righe dalla prima alla decima della prima colonna e le righe dalla prima alla nona della seconda colonna, contenenti l'articolo 5, rispettivamente, della proposta di legge n. 2150 e del testo della Commissione, devono intendersi sostituite dalle seguenti:

«Art. 5.
(Modifica dell'articolo 161 del codice penale).
Art. 5.
(Modifica all’articolo 161 del codice penale).

      1. L'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:

      1. Il primo comma dell’articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:

      “Art. 161. – (Effetti della sospensione e della interruzione). – La sospensione o l'interruzione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si procede cumulativamente”.       “L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo”.».