C. 2150-1528-1174-2767-A-Errata corrige EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 12 marzo 2015)
Atto a cui si riferisce:
C.1174 Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati
Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2150-1174-1528-2767-A ERRATA CORRIGE |
A pagina 9, le righe dalla prima alla decima della prima colonna e le righe dalla prima alla nona della seconda colonna, contenenti l'articolo 5, rispettivamente, della proposta di legge n. 2150 e del testo della Commissione, devono intendersi sostituite dalle seguenti:
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1. L'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente: |
1. Il primo comma dell’articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente: |
“Art. 161. – (Effetti della sospensione e della interruzione). – La sospensione o l'interruzione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si procede cumulativamente”. | “L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo”.». |