• C. 1803-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 17 dicembre 2014); FAMIGLIETTI Luigi, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.1803 Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1803-A


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BENI, CHAOUKI, REALACCI, IACONO, ROBERTA AGOSTINI, BASSO, BERLINGHIERI, BIONDELLI, FRANCO BORDO, BORGHESE, BRAGA, BRUNO BOSSIO, CAPONE, CAPOZZOLO, CENNI, CIMBRO, D'AGOSTINO, DE MICHELI, D'INCECCO, FOSSATI, GINOBLE, GOZI, GRIBAUDO, GIUSEPPE GUERINI, INCERTI, IORI, LA MARCA, LOCATELLI, MALPEZZI, MARCHI, MARCON, MARIANI, MATTIELLO, MIGLIORE, MOGNATO, MORANI, MOSCATT, NARDUOLO, NICCHI, PASTORINO, PELLEGRINO, PIAZZONI, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROCCHI, SBERNA, SCUVERA, SERENI, TENTORI, VALERIA VALENTE, VALIANTE, VILLECCO CALIPARI, ZACCAGNINI
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione
Presentata il 13 novembre 2013
(Relatore: FAMIGLIETTI)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 17 dicembre 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 1803 Beni, recante «Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione»;

            considerata l'ampia eco che la tragedia consumatasi il 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa ebbe nell'opinione pubblica del Paese suscitando unanime moto di cordoglio e solidarietà;

            considerata la grande attualità del tema dell'immigrazione e la sua rilevanza nella evoluzione sociale e culturale del Paese;

            rilevata l'opportunità di promuovere da parte delle istituzioni pubbliche il ricordo di quella tragedia anche allo scopo di favorire una più diffusa consapevolezza delle problematiche relative all'immigrazione, nonché dei valori dell'accoglienza e della convivenza,

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

Testo
della proposta di legge
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Testo
della Commissione
Art. 1.
Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria.

      Identico.

      2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2.
Art. 2.

      1. In occasione della Giornata nazionale sono organizzati in tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ogni singolo individuo, all'integrazione e all'accoglienza.

      1. Identico.

      2. In occasione della Giornata nazionale il Ministro per l'integrazione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti territoriali nell'ambito delle rispettive competenze promuovono apposite iniziative, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, al fine di sensibilizzare e di formare i giovani sui temi dell'immigrazione e dell'accoglienza.       2. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni della Repubblica nell'ambito delle rispettive competenze promuovono apposite iniziative, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, al fine di sensibilizzare e di formare i giovani sui temi dell'immigrazione e dell'accoglienza.
Art. 3.
Art. 3.

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      Identico.