• Testo DDL 1784

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Atto a cui si riferisce:
S.1784 Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1784
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, TOSATO e VOLPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2015

Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

Onorevoli Senatori. -- I recenti fatti di cronaca relativi a violente aggressioni in abitazioni private a scopo di furto, o rapine presso attività commerciali quali la rivendita di tabacchi, di prodotti petroliferi, o di preziosi, che vengono sempre più di frequente perpetrate ai danni di nostri concittadini, ci impongono, nella nostra responsabilità di legislatori, di verificare che il nostro ordinamento sia adeguatamente attrezzato a contrastare ed a prevenire tali fenomeni.

Non c'è dubbio che il nostro sistema di diritto penale preveda delle pene, seppur disapplicate nei fatti per diverse motivazioni (indulti, depenalizzazioni, impossibilità a procedere alla custodia cautelare in carcere, non punibilità per particolare tenuità del fatto, eccetera), incriminatrici del furto e degli altri delitti contro il patrimonio, tuttavia occorre considerare che proprio i fatti a cui si è riferito ci mettono dinanzi ad una realtà di una violenza sconosciuta: incursioni anche notturne in abitazioni o attività commerciali realizzate con una violenza che non risparmia neppure anziani o bambini e che spesso sfociano in esiti mortali per gli aggrediti.

La repressione e la prevenzione dei reati spettano innanzitutto allo Stato, ma è necessario predisporre strumenti adeguati di tutela in quei casi in cui ci sia un pericolo imminente e l'impossibilità di scongiurarlo attraverso il tempestivo intervento delle Forze dell'ordine.

A tale scopo il nostro codice penale prevede l'istituto della legittima difesa, sul quale si intende intervenire con il presente disegno di legge.

La norma dell'articolo 52 del codice penale appare, infatti, insufficiente a garantire una possibilità di difesa da aggressioni violente, soprattutto nella parte in cui richiede, affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità tra difesa e offesa.

Nella presente iniziativa legislativa si propone, innanzitutto, la modifica della proporzionalità tra difesa ed offesa, non perché non si condivida la necessità di evitare reazioni spropositate per attacchi privi di una reale offensività, quanto piuttosto per la constatazione che tale norma si è nei fatti tradotta, anche attraverso la sua interpretazione giurisprudenziale, in una sostanziale inapplicabilità dell'esimente in esame. Siamo cioè di fronte ad un caso in cui una garanzia, astrattamente condivisibile, finisce con il giovare innanzi tutto agli aggressori, imponendo all'aggredito valutazioni che non sempre possono essere compiute per capire 1'entità del pericolo che si sta prospettando. Si è perciò fatta avanti nell'opinione pubblica la convinzione che difendersi possa paradossalmente far passare l'aggredito dalla parte del torto.

Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene opportuna la modifica dell'articolo 52 del codice penale e l'introduzione di una norma che preveda, sulla «falsa riga» di una analoga previsione del codice penale francese, una presunzione di legittima difesa per quegli atti diretti a respingere l'ingresso mediante effrazione di sconosciuti in una abitazione privata o presso un'attività commerciale, professionale, o imprenditoriale, con violenza o minaccia commessa con armi o da persona travisata o da più persone.

Attraverso quest'integrazione si intende corrispondere alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca che hanno creato un particolare allarme sociale, al quale il Parlamento non può restare insensibile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Si presume abbia agito per legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'ingresso di sconosciuti in una abitazione privata, o in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, mediante effrazione ovvero contro la volontà del proprietario, se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite».