• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00017 premesso che: lo spirito delle più recenti normative comunitarie è quello di garantire la libera circolazione e il commercio dei programmi televisivi, anche al fine di perseguire...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00017presentato daCAPARINI Davidetesto diMercoledì 22 maggio 2013, seduta n. 21

La IX Commissione,
premesso che:
lo spirito delle più recenti normative comunitarie è quello di garantire la libera circolazione e il commercio dei programmi televisivi, anche al fine di perseguire l'obiettivo di impedire la formazione di posizioni dominanti nel settore televisivo, tanto che la direttiva 2010/13/UE che modifica la 89/552/CEE nel regolamentare l'esercizio delle attività televisive recita: «È essenziale che gli Stati membri vigilino affinché non si commettano atti pregiudizievoli per la libera circolazione e il commercio delle trasmissioni televisive o tali da favorire la formazione di posizioni dominanti comportanti limitazioni del pluralismo e della libertà dell'informazione televisiva nonché dell'informazione in genere»;
il contratto di servizio tra RAI e il Ministero dello sviluppo economico all'articolo 23 (qualità del servizio) prevede che: «la Rai individua nella qualità audiovisiva un tratto distintivo e irrinunciabile dell'offerta del servizio pubblico. La programmazione Rai è diffusa attraverso le reti di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale ed analogica e via satellite con una elevata qualità di immagine e suono, dedicando ad ogni canale l'opportuna capacità trasmissiva...; la Rai riconosce la qualità tecnica del servizio di radiodiffusione quale obiettivo strategico del servizio pubblico [...] monitora costantemente la qualità tecnica del servizio ed esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire il permanere di alti standard qualitativi; assicura un costante rapporto con l'utenza, per raccogliere segnalazioni di problematiche di qualità tecnica; [...]; assicura una idonea informazione ai cittadini per la migliore funzione dei servizi; nell'ambito della disponibilità delle frequenze e tenendo conto della specificità della missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, il Ministero assicura alla Rai tutte quelle necessarie per risolvere situazioni interferenziali, migliorare la qualità del servizio e sperimentare nuove tecnologie diffusive [...]»;
ne deriva che la qualità del segnale costituisce un elemento essenziale del servizio pubblico radiotelevisivo;
sono numerosi i provvedimenti il Governo ha licenziato al fine di dotare la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo delle necessarie risorse per raggiungere la sufficiente copertura dell'intero territorio. A puro titolo esemplificativo, il Governo pro tempore ha accolto l'ordine del giorno 9/4086/182 (Strizzolo, Viola) in sede di conversione del decreto «mille-proroghe» che, destinava una parte di fondi per risolvere i problemi di copertura individuati nella zona a confine tra Veneto e Friuli. Le molte criticità da più parti rilevate sono tutt'oggi irrisolte a causa della mancanza di risorse;
nella precedente legislatura è stata discussa la risoluzione 7-00697 Meta che impegnava il Governo «a valutare ogni attività da porre in essere nei confronti della RAI a fronte dell'evidente mancato adempimento degli obblighi previsti dal vigente contratto di servizio» e «ad assumere iniziative, anche normative, per prevedere forme di indennizzo in favore di quei cittadini che hanno sostenuto spese documentate per effettuare interventi tecnici sulle antenne in seguito al passaggio al digitale terrestre»;
la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), all'articolo 1, comma 8, ha previsto l'avvio di procedure per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze radioelettriche da destinare ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHZ;
ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; tali procedure sono state attuate esclusivamente per le emittenti televisive locali operanti nelle aree in cui ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione televisiva in tecnica digitale alla data del 1o gennaio 2011, attraverso l'obbligo del rilascio delle frequenze televisive (canali da 61 a 69) in uso operanti sulla banda 790-862 MHZ e, sempre con riferimento alle emittenti televisive locali operanti in dette aree, mediante la successiva predisposizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di appositi bandi di gara per l'assegnazione dei diritto d'uso;
il decreto ministeriale 13 gennaio 2012 del Ministero dello sviluppo economico dispone l'attribuzione di misure compensative alle emittenti locali collocate in posizione utile in apposite graduatorie regionali in cambio del rilascio volontario delle frequenze loro assegnate operanti sulla banda 790-862 MHZ;
la Conferenza ITU di Ginevra ha stabilito che a partire dal 2016 saranno destinate agli operatori delle telecomunicazioni per i servizi di banda larga mobile anche le frequenze attualmente in uso alle emittenti televisive locali operanti sulla banda 700 MHZ;
in base alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, articolo 1, comma 11, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevedono ulteriori obblighi per i titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali e locali;
in conseguenza di tale obbligo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato la delibera n. 353/11/CONS recante «nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva in tecnica digitale»;
l'obbligo, stabilito dall'articolo 3, comma 13, della già citata delibera n. 353/11/CONS del possesso di determinati requisiti di capitale sociale e numero di dipendenti impiegati per le società di capitali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per esercitare l'attività di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale non è più in vigore avendo trovato applicazione sino al 4 luglio 2012, data di definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica;
l'articolo 18, comma 3, lettera a), della citata delibera n. 353/11/CONS ha disposto che l'operatore di rete in ambito locale, fermo il rispetto delle quota di riserva di capacità trasmissiva stabilita dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici a favore dei soggetti autorizzati a fornire i contenuti televisivi e degli obblighi di must carry, possa fornire capacità trasmissiva necessaria a trasportare due programmi nazionali per ciascun multiplex;
la disposizione prevista dall'articolo 18, comma 3, lettera a) della delibera n. 353/11/CONS non contribuisce ad avviso dei firmatari del presente atto a perseguire gli obiettivi di piena concorrenza del mercato televisivo, in quanto non consente alle nuove figure di operatore di rete locale di competere ad armi pari con gli operatori nazionali;
gli obblighi di must carry previsti per le emittenti televisive locali dall'articolo 27, comma 1, della delibera 353/11/CONS appaiono evidentemente superati dagli eventi in quanto i fornitori di servizi media audiovisivi non più in possesso di frequenza o hanno cessato l'attività o vengono trasportati dagli altri operatori di rete in ambito locale;
le misure di sostegno alle emittenti televisive locali previste dall'articolo 27, comma 10, della legge n. 448 del 1998, sono state ridotte di 20 milioni di euro per il 2013 e di 30 milioni di euro nel 2014 dalle disposizioni contenute nel decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
l'articolo 18, comma 3, lettera a) della delibera n. 353/11/CONS dell'AGCOM è stato superato dall'articolo 15, comma 6-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni (introdotte dall'articolo 9, comma 3 della legge 15 dicembre 2011, n. 217) che ha espressamente limitato la possibilità di veicolare contenuti nazionali da parte degli operatori di rete locali per la tv digitale terrestre;
in conseguenza della crisi economica e del conseguente contrarsi del mercato pubblicitario molte emittenti televisive locali che già versavano in condizione di grande sofferenza per aver sostenuto ingenti investimenti per la conversione in tecnica digitale degli impianti di trasmissione si sono viste costrette a ricorrere alla cassa integrazione, mobilità e/o licenziamento. La possibilità di trasportare il segnale della concessionaria pubblica ovvero di stipulare accordi con gli enti locali per la copertura delle aree oggi non illuminate consentirebbe di raggiungere il duplice obiettivo di fornire ai cittadini un servizio di pubblica utilità dando alle emittenti locali uno strumento di sviluppo industriale,

impegna il Governo

alla luce delle difficoltà economiche in cui le emittenti televisive locali si trovano ad assumere iniziative normative volte a modificare l'articolo 15, comma 6-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di far cessare la limitazione numerica al trasporto nei multiplex delle televisioni locali ai programmi nazionali facendo sì che il venir meno di tale limitazione, per gli operatori di rete in ambito locale, decorra dal 4 luglio 2012, data di definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ciò anche al fine di procedere per analogia con quanto disposto dall'articolo 3, comma 13, della delibera 353/11/CONS, per le società di capitali relativamente ai requisiti di capitale sociale e numero di dipendenti, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per esercitare l'attività di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.
(7-00017) «Caparini, Marguerettaz».