Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/05212 gli impianti di risalita, in ragione della loro funzione di mezzo pubblico di trasporto in regime di concessione e a tariffa, sono stati da sempre ricompresi nella categoria catastale E/1...
Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05212presentato daBUSIN Filippotesto diMartedì 31 marzo 2015, seduta n. 402
BUSIN, CAPARINI e GUIDESI. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
gli impianti di risalita, in ragione della loro funzione di mezzo pubblico di trasporto in regime di concessione e a tariffa, sono stati da sempre ricompresi nella categoria catastale E/1 (Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei): nel 2007, però, a seguito dell'approvazione del decreto-legge n. 262 del 2006 che, all'articolo 2, commi 40 e seguenti, ha disposto la revisione catastale per le unità immobiliari iscritte nelle categorie del gruppo E, l'Agenzia del territorio ha disposto, con provvedimento 2 gennaio 2007 e circolare 4/13 aprile 2007, la riclassificazione degli impianti di risalita dalla categoria E/1 alla categoria D/8 in cui sono invece ricompresi i «fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni»; successivamente è intervenuta anche la nota protocollare 90253 del 19 novembre 2007 della direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, che ha specificato che non siano da censire nella categoria E/1 «gli impianti di risalita quali: funivie, sciovie, seggiovie e simili, quando hanno destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale in quanto non assimilabile a servizio di trasporto, ma al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici»;
da ultimo, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 4541 del 2015, ha accolto il ricorso dell'Agenzia del territorio-Agenzia delle entrate contro la sentenza dalla commissione tributaria regionale del Veneto-Mestre 80/06/11 del 5 ottobre 2011 che rigettava l'appello dell'amministrazione ferroviaria sul nuovo classamento di un immobile di pertinenza di una società di gestori funiviari del Veneto;
la sentenza della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha affermato quindi l'illegittimità della tipologia catastale assegnata all'immobile per la non sussistenza del presupposto del classamento come «mezzo pubblico di trasporto» assegnato ad un impianto di risalita che svolgerebbe invece, ad avviso della Corte, una «funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell'uso delle piste sciistiche»;
la Corte di Cassazione ne deduce che a, una tale fattispecie risulta pienamente applicabile l'articolo 1-quinquies decreto-legge n. 44 del 2005, di interpretazione autentica dell'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 per la definizione di «immobili urbani» ai fini catastali: l'articolo 1-quinquies stabilisce che l'immobile urbano «si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo»;
ne deriva che i soggetti gestori degli impianti di risalita vedranno riclassificare i propri immobili con conseguente ridefinizione della rendita catastale incidente nel calcolo dell'Imposta municipale unica;
le considerazioni di diritto che hanno portato, ad un simile dispositivo non sembrano però del tutto condivisibili: sebbene queste infrastrutture svolgano infatti funzione di sostegno ad attività economiche a scopo commerciale, soprattutto con fini sportivi, non si può però certo considerare questa funzione come prevalente ma accidentale, essendo, queste, le uniche strutture che permettano il raggiungimento di aree del territorio altrimenti inaccessibili;
già nel 1977, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, che trasferiva alle regioni le funzioni amministrative relative ai servizi pubblici di trasporto esercitati con linee filoviarie, funicolari e funiviarie, l'articolo 84 definiva quali «servizi pubblici di trasporto di persone e di merci» quelli esercitati con «linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviari di ogni tipo»: di conseguenza, le leggi regionali che regolano i servizi pubblici di trasporto di persone esercitati con linee filoviarie, funicolari e funiviarie hanno definito come «veicoli destinati al trasporto di persone o per trainare le persone su apposita pista» gli impianti funiviari «in servizio pubblico» per il trasporto di persone nei quali «una o più funi vengono utilizzate per costruire vie di corsa e per regolare il moto, anche su apposita sede terrestre»;
oltre alle argomentazioni giuridiche non si possono poi non tenere in considerazione le gravi conseguenze economiche che questa sentenza potrà avere in un settore, comparto strategico dell'economia delle zone montane, già duramente colpito dalla crisi economica e continuamente soggetto all'imprevedibilità delle condizioni meteorologiche –:
se non ritenga opportuno intervenire con adeguati provvedimenti, di natura anche interpretativa, al fine di ricomprendere, senza alcun dubbio e in maniera definitiva, le stazioni filoviarie, funicolari e funiviarie all'interno della categoria catastale E/1 e non nella categoria D/8, affinché sia correttamente riconosciuto a simili strutture, da un punto di vista giuridico, anche ai fini fiscali, la funzione pubblica di trasporto, non dissimilmente da altri impianti e infrastrutture esplicanti il medesimo servizio di trasporto. (5-05212)