• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/05221 l'attività venatoria in Italia è regolata dalla legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, recentemente modificata dalla legge n. 97 del 6 agosto 2013, recante norme per la protezione della fauna...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05221presentato daGAGNARLI Chiaratesto diMartedì 31 marzo 2015, seduta n. 402

GAGNARLI, L'ABBATE, MASSIMILIANO BERNINI e LUPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
l'attività venatoria in Italia è regolata dalla legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, recentemente modificata dalla legge n. 97 del 6 agosto 2013, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
l'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, un Fondo, la cui dotazione è alimentata da un'addizionale, pari a 5,16 euro, alla tassa erariale di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (tassa di rilascio, rinnovo e annuale) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972;
la dotazione del Fondo è per la quasi totalità, il 95 per cento destinata alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa;
ai sensi dell'articolo 34 della medesima legge n. 157, si considerano riconosciute agli effetti della legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Italcaccia). Queste 7 associazioni sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
il restante 4 per cento della dotazione del Fondo è destinato al funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del «Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale». L'1 per cento residuo è destinato al pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
le disponibilità del fondo devono essere ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
la ripartizione ed assegnazione delle somme del fondo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c) della legge n. 157 del 1992, effettuata tramite il suddetto decreto, si riferisce alle dichiarazioni di consistenza numerica delle associazioni venatorie nazionali, riferite a 2 anni prima;
le 7 Associazioni venatorie nazionali riconosciute trasmettono annualmente, sotto la propria responsabilità, le dichiarazioni delle compagnie assicuratrici, controfirmate dai presidenti delle Associazione stesse, attestanti la consistenza numerica dei propri soci iscritti;
l'attribuzione della dotazione prevista alle Associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo della Corte dei conti, previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, perché enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;
si nota che la dotazione del fondo di cui all'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 subisce oscillazioni annuali di decine di migliaia di euro: 1,70 milioni (2012), 1,60 milioni (2013), 1,65 milioni (2014) –:
se siano previsti dei sistemi di controllo, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o da altri enti, sull'effettiva consistenza numerica delle associazioni venatorie nazionali riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 157 del 1992, destinatarie dei Fondi istituiti dall'articolo 24 della medesima legge, a controprova di quanto da esse autodichiarato, posto che per tali attribuzioni, in quanto ordinarie, non è previsto il controllo della Corte dei conti. (5-05221)