• Testo DDL 1829

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Atto a cui si riferisce:
S.1829 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1829
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI)
di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)
con il Ministro della giustizia (ORLANDO)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014

Onorevoli Senatori. -- 1. Finalità. - L'accordo in oggetto è finalizzato a consentire, nel rispetto della normativa vigente nei due Paesi, lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o subordinata da parte dei familiari dei membri delle Rappresentanze uruguayane in Italia e presso la Santa Sede e di quelle italiane in Uruguay (si tratta di funzionari diplomatici, funzionari consolari di carriera, membri del personale tecnico e amministrativo, ad esclusione degli impiegati locali). I familiari delle suddette categorie di personale sono tutelati dalle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni diplomatiche e consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio, che estendono loro privilegi e immunità previste per i membri delle Rappresentanze straniere accreditate.

2. Motivazioni e contesto economico e sociale del provvedimento. - L'attuale contesto delle relazioni diplomatiche, in rapida evoluzione, assegna ai familiari (coniuge e figli) dei membri delle Rappresentanze accreditate in ogni Paese un ruolo diverso da quello previsto nel passato. Tali persone sono oggi inserite pienamente nel contesto del Paese ricevente e possono contribuire, attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa, allo sviluppo del sistema economico e sociale locale, senza per questo venire meno al proprio ruolo istituzionale in qualità di familiari del personale accreditato.

D'altro canto, la concessione di tale opportunità, riportando nell'ambito del diritto privato la presenza e l'attività di queste persone all'interno dell'ordinamento del Paese ospitante, non può che affiancarsi ad una limitazione delle prerogative che ammettendo delle eccezioni alla giurisdizione locale. Allo stesso tempo, è necessario prevedere dei precisi meccanismi che, pur assicurando adeguate modalità di ingresso nel Paese, consentano ai destinatari dell'accordo di prestare attività lavorative dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni e l'espletamento delle pratiche amministrative previste.

Negli ultimi anni si è dunque registrato nella comunità internazionale un forte e crescente interesse per la stipula di accordi che consentano ai familiari del personale inviato all'estero presso le rappresentanze diplomatico-consolari di svolgere uni attività lavorativa. E ciò a dimostrazione del fatto che nel mondo occidentale lo svolgere uni attività professionale è considerato un elemento importante non solo sotto il profilo degli aspetti economici e sociali ma anche sotto quello, più attinente alla sfera psicologica, della realizzazione della personalità dell'individuo.

Le aspirazioni dei Paesi esteri ben si conciliano con l'interesse di questa Amministrazione a favorire l'attività lavorativa dei famigliari dei nostri funzionari accreditati nelle rappresentanze all'estero. E ciò anche in considerazione della congiuntura economica mondiale che per molti Paesi europei vede ormai difficile il mantenimento all'estero di un nucleo familiare monoreddito.

3. Struttura e contenuti generali dell'Accordo. - La struttura del provvedimento, redatto in due originali in spagnolo e in italiano, consta di un titolo, di un preambolo introduttivo, che individua le Parti contraenti e le finalità, e di corpo suddiviso in otto articoli con una numerazione progressiva, alcuni dei quali prevedono partizioni interne in commi numerati, rubricati come segue:

Art. 1. -- Oggetto dell'Accordo.

Art. 2. -- Procedura di autorizzazione in Italia.

Art. 3. -- Procedura di autorizzazione nella Repubblica Orientale dell'Uruguay.

Art. 4. -- Applicazione della normativa locale.

Art. 5. -- Immunità.

Art. 6. -- Limiti all'autorizzazione.

Art. 7. -- Soluzione delle controversie.

Art. 8. -- Entrata in vigore, durata e denuncia.

L'accordo prevede sia modalità di autorizzazione allo svolgimento delle attività lavorative che appropriati meccanismi giuridici di limitazione della sfera di applicazione delle immunità dalle giurisdizioni civile, amministrativa e penale per gli atti compiuti nel prestare tali attività. L'accordo prevede infatti meccanismi sanzionatori finalizzati ad impedire ogni genere di abuso derivante dalla qualità di familiare di membro di una Rappresentanza straniera che, in quanto tale, gode della speciale tutela personale disciplinata dalle Convenzioni di Vienna citate ed in generale dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio.

Mentre tali esenzioni e le modalità di ingresso nel nostro Paese (ad esempio con visto diplomatico, e così via) non consentirebbero ai destinatari dell'accordo in questione di svolgere un'attività lavorativa in Italia, il testo di accordo elaborato tra le Parti prevede procedimenti che autorizzano allo svolgimento di attività lavorative, rispetto alle quali entrerà in funzione una «sospensione» del regime di immunità tesa a tutelare l'ordinamento italiano (e uruguayano) ed il principio di uguaglianza dei lavoratori di fronte alla legge.

Le immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa previste per i familiari a carico dei funzionari stranieri dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e sulle relazioni consolari del 1963 e dagli altri accordi internazionali vigenti sono infatti escluse limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa e per le questioni derivanti dalla medesima. Per quanto riguarda l'immunità dalla giurisdizione penale, in caso di reato commesso nell'esercizio dell'attività lavorativa da un famigliare che gode di tale immunità, lo Stato inviante darà seria considerazione alla richiesta di rinuncia all''immunità presentatagli dallo Stato ricevente e il responso dovrà essere trasmesso nel più breve termine possibile. Qualora non si verificasse la rinuncia all'immunità, lo Stato inviante dovrà considerare il richiamo del funzionario, oltre che la revoca dell'autorizzazione al lavoro concessa al familiare.

I familiari ai quali sarà consentito lo svolgimento eli un'attività lavorativa dovranno rispettare la normativa interna di ciascuno Stato in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro e gli accordi bilaterali e multilaterali vigenti tra i due Paesi.

L'autorizzazione potrà essere negata a coloro che risultino aver lavorato nel Paese accreditatario illegalmente o a coloro che abbiano commesso violazioni in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione non potrà essere altresì concessa al fine di salvaguardare la sicurezza nazionale.

4. Passi salienti dell'iter dell'Accordo. - Agli inizi del 2012 la Parte urguayana ha proposto la stipula di un'intesa bilaterale formulata sulla base della reciprocità per consentire ai familiari del personale in servizio presso le rispettive rappresentanze diplomatico-consolari di poter svolgere un'attività lavorativa nei due Paesi. Nel frattempo era stato intrapreso un esercizio di chiarificazione con le altre competenti Amministrazioni italiane in merito ad alcuni aspetti della materia, per poter riavviare l'iter di ratifica di alcuni accordi già a suo tempo firmati e per riprendere o comunque iniziare il dialogo con i Paesi che avevano manifestato l'interesse alla conclusione di un'intesa sull'argomento. Il modello di accordo redatto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con il contributo delle altre competenti Amministrazioni italiane all'uopo interpellate (Ministeri dell'interno, del lavoro, della giustizia, dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate), ha dunque costituito la base negoziale per i successivi contatti con l'Uruguay.

Frutto di un proficuo ed articolato negoziato tra le Parti, il testo di accordo illustrato recepisce le istanze formulate dalla Parte uruguayana tenendo in debita considerazione gli indirizzi espressi dai suddetti Dicasteri italiani, con particolare riferimento alle categorie di soggetti destinatari dell'accordo, alle procedure di autorizzazione al lavoro, al rispetto della normativa locale in materia fiscale, lavoro e sicurezza sociale, nonché al delicato tema delle immunità dalla giurisdizione del Paese ricevente.

Relazione Tecnica

1829-04.tif

Analisi tecnico normativa

1829-01.tif 1829-02.tif 1829-03.tif

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1829-1-01.tif 1829-1-02.tif 1829-1-03.tif 1829-1-04.tif 1829-1-05.tif 1829-1-06.tif 1829-1-07.tif