• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/00118-A/003 premesso che: nell'agosto del 2011, il Comitato CEDAW (Comitato per l'implementazione della Convenzione per l'eliminazione di ogni discriminazione sulle donne promossa dall'ONU e...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00118-A/003presentato daBINETTI Paolatesto diMartedì 28 maggio 2013, seduta n. 24

La Camera,
premesso che:
nell'agosto del 2011, il Comitato CEDAW (Comitato per l'implementazione della Convenzione per l'eliminazione di ogni discriminazione sulle donne promossa dall'ONU e firmata a New York il 18 dicembre 1979), e, nel giugno del 2012, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne hanno rivolto allo Stato italiano una serie di raccomandazioni perché risultiamo inottemperanti rispetto agli standard e agli impegni internazionali;
pesanti risultano le osservazioni di Rashida Manjoo all'Italia: «...In Italia, sono stati fatti sforzi da parte del Governo, attraverso l'adozione di leggi e politiche, incluso il Piano di Azione Nazionale contro la violenza, ma non hanno però portato a una diminuzione di femicidi e non si sono tradotti in un miglioramento della condizione di vita delle donne e delle bambine»;
già all'inizio degli anni Novanta, anche il Consiglio d'Europa ha intrapreso una serie di iniziative per contrastare la violenza contro le donne: la prima strategia globale per il contrasto alla violenza e la protezione delle vittime risale al 2002, quando fu approvata la Raccomandazione che invitava gli Stati membri ad adottare una serie di misure finalizzate alla ridefinizione delle proprie politiche nazionali, alla tutela delle vittime, alla elaborazione di piani d'azione mirati alla loro difesa, nonché alla prevenzione di tali crimini;
la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011, (finalmente sottoscritta anche dal nostro Paese) costituisce il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante, teso a creare un quadro normativo completo a tutela delle vittime;
secondo la Convenzione, con l'espressione «violenza nei confronti delle donne» si intende designare «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata»;
le disposizioni, ivi contenute, vengono applicate anche alla «violenza domestica», comprendente «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»;
contestualmente alla firma, il Governo italiano ha depositato presso il Consiglio d'Europa una nota verbale con la quale ha dichiarato che «applicherà la Convenzione nel rispetto dei principi e delle previsioni costituzionali». Tale dichiarazione interpretativa è motivata dal fatto che alcune definizioni presenti nell'articolo 3 presentano profili di criticità con l'impianto costituzionale italiano,

impegna il Governo

ad applicare la Convenzione nel rispetto dei principi e delle previsioni costituzionali.
9/118-A/3. Binetti, Balduzzi, Buttiglione, Capua, Cesa, Cera, De Mita, Fauttilli, Gigli, Monchiero, Piepoli, Quintarelli, Santerini, Sberna, Vargiu, Vezzali, Miotto, Giorgia Meloni, Cirielli.