Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/00331-A/016 premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame introduce nel Libro VI del codice di procedura penale il nuovo titolo V-bis, «Della sospensione del procedimento con messa alla...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/00331-A/016presentato daRAMPELLI Fabiotesto diGiovedì 4 luglio 2013, seduta n. 46
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame introduce nel Libro VI del codice di procedura penale il nuovo titolo V-bis, «Della sospensione del procedimento con messa alla prova», che con gli articoli da 464-bis a 464-novies detta le disposizioni processuali relative all'istituto;
il nuovo articolo 464-ter detta disposizioni relative alla richiesta di messa alla prova nel corso delle indagini preliminari, prevedendo che in tale fase, il pubblico ministero, informato dal GIP della richiesta dell'indagato, debba esprimere entro 5 giorni il suo eventuale consenso;
se il pubblico ministero è d'accordo, deve esprimerlo per iscritto, formulando l'imputazione, e in tal caso, il giudice decide con ordinanza sulla messa alla prova;
a fronte, invece, di un diniego da parte del pm, l'imputato potrà avanzare una nuova richiesta, entro il termine di apertura del dibattimento di primo grado;
le disposizioni in oggetto potrebbero essere utilizzate per bloccare le indagini, che pur partendo da fatti di minima importanza, spesso evidenziano fatti più gravi che non possono essere conosciuti fin dall'inizio dal pubblico ministero,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la sospensione del procedimento in fase di indagini si sia consentita solo per reati di minima importanza, di competenza del giudice di pace.
9/331-A/16. Rampelli.