• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00648 premesso che: l'Unione europea si è data un obiettivo unilaterale al 2020 di riduzione delle emissioni climalteranti del 20 per cento rispetto al 1990. A questo obiettivo sono connessi...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00648presentato daVALLASCAS Andreatesto diMercoledì 1 aprile 2015, seduta n. 403

Le Commissioni VIII e X,
premesso che:
l'Unione europea si è data un obiettivo unilaterale al 2020 di riduzione delle emissioni climalteranti del 20 per cento rispetto al 1990. A questo obiettivo sono connessi l'aumento delle fonti rinnovabili fissato al 20 per cento dei consumi di energia e l'efficienza energetica come riduzione del 20 per cento dei consumi di energia. Al 2030 si è successivamente data obiettivi più stringenti: il 27 per cento di produzione di energia da fonti rinnovabili, miglioramento del 27 per cento di efficienza energetica, –40 per cento di riduzione di CO2;
dai primi dati disponibili nel 2014 la riduzione delle emissioni di gas serra rispetto al 1990 si attesterà a circa il 19 per cento arrivando – con ben 6 anni di anticipo – molto vicino al target UE 2020 di riduzione del 20 per cento;
la penetrazione delle rinnovabili nei consumi di energia nel 2014 – con ben 6 anni di anticipo – raggiungerà il target UE 2020 obbligatorio del 17 per cento;
i consumi di energia si sono ridotti – già al 2014 – a 31 per cento, molto al disotto del livello del 20 per cento considerato come obiettivo 2020 di miglioramento di efficienza energetica dalla direttiva 2012/27/UE e dalla SEN (strategia energetica nazionale);
la grande crisi economica che ha colpito l'Europa e soprattutto il nostro Paese non permette più un approccio superficiale e ideologico alle politiche energetico-ambientali. Esse possono rappresentare realmente un'opportunità per uscire dalla crisi solo se si è in grado di investire su quelle più efficaci dopo un'accurata analisi costi e benefici;
il piano geotermico del Governo 2010 e 2012 risulta, ad avviso dei firmatari del presente atto, non oculato, in quanto predisposto senza alcuna norma dello Stato sugli inserimenti nei territori di tali impianti e senza alcuna attenzione alle problematiche poste dallo sfruttamento geotermico (sismicità, falde acquifere, paesaggio, salute pubblica per citarne alcuni);
il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, che abroga le precedenti disposizioni in materia fissate dalla legge 9 dicembre 1986, n. 896, semplifica le procedure d'assegnazione in concessione delle risorse geotermiche e le regole per ottenerne le autorizzazioni, con lo scopo di facilitare l'uso della geotermia a fini energetici e di ridurre le emissioni di anidride carbonica;
il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche sperimentali, ha agevolato la possibilità di installare su tutto il territorio nazionale impianti pilota, con potenza nominale installata non superiore a 5 MWe, sancendo che l'autorità competente per il conferimento dei relativi titoli minerari fosse il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata;
il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «recante misure urgenti per la crescita del Paese», ha disposto l'inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche;
il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», ha stabilito che gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale e che pertanto sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ha, inoltre, stabilito (per gli stessi impianti) l'esclusione dalle previsioni della «direttiva Seveso» (direttiva 96/82/CE), generando preoccupazioni rispetto alla loro sicurezza nelle operazioni di esercizio, con particolare riferimento alla prevenzione di incidenti connessi alla presenza di sostanze pericolose;
il decreto ministeriale 6 luglio 2012, in attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introduce una incentivazione «base» per gli impianti geotermici ad autorizzazione regionale assoggettati alla doppia fase di ricerca e poi concessione, ma introducendo una incentivazione maggiore per gli impianti pilota sperimentali di potenza fino a 5 megawatt (per una potenza complessiva fino a 50 megawatt), ponendo una condizione paradossale in cui impianti di maggiore potenza, sperimentali e potenzialmente pericolosi, hanno un iter autorizzativo semplificato e un incentivo maggiorato;
le opportunità a lungo termine dischiuse dall'impiego dell'energia geotermica, se da un lato offrono un forte stimolo alla ricerca, dall'altro pongono alcune problematiche che richiedono risposte allo scopo di far progredire la tecnologia. Ad esempio: in che misura è utilizzabile la risorsa geotermica e quali costi economici comporta; quali azioni dovranno essere sostenute per ottenere da parte delle comunità un clima di consenso sufficiente a consentire il sostegno in termini di ecologia e rischi legati allo sfruttamento della risorsa geotermica per la produzione di elettricità; come si relaziona nel complesso, la geotermia rispetto alle altre fonti energetiche concorrenti; se sarà possibile elaborare in breve termine un quadro normativo che faciliti lo sviluppo della geotermia intesa sia per la produzione di elettricità che per gli usi diretti (pompe di calore, raffrescamento-riscaldamento);
l'approccio valutativo suggerito dovrebbe essere di tipo interdisciplinare con un confronto con altre tecnologie. Inoltre, una dialettica con i vari gruppi d'interesse nel processo decisionale dovrebbe essere presa in considerazione. È necessario confrontare i punti di forza e di debolezza della geotermia, in tutte le sue diverse applicazioni, al fine di ottenere indicazioni sul ruolo che essa potrà svolgere all'interno del futuro mix energetico nazionale,

impegnano il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, al fine di predispone delle linee guida a cura dei Ministeri competenti, di concerto con le regioni e gli enti locali, in campo geotermico che definiscano, chiaramente i parametri ambientali di riferimento e le soglie di tolleranza, tutti i dispositivi necessari per il controllo e la prevenzione dei potenziali impatti, in particolare sismicità, falde acquifere, paesaggio e salute pubblica, da inserire in fase di richiesta di valutazione di impatto ambientale, e un piano di tutela per coprire il rimborso di eventuali danni territoriali, anche attraverso una polizza fideiussoria;
a predispone una «zonazione» del territorio su basi geologiche, sismo-tettoniche ed idrogeologiche per identificare le aree che, già individuate dagli strumenti urbanistici come idonee per insediamenti industriali, siano adatte ad ospitare insediamenti geotermici e le aree in cui vietare il rilascio di concessioni di ricerca e la realizzazione di impianti geotermici, al fine di evitare potenziali fonti di inquinamento ambientale e pericoli per la salute dei cittadini residenti in tali aree;
ad assumere iniziative per introdurre dei vincoli alle concessioni di ricerca e alla realizzazione di impianti geotermici in base alla vicinanza di aree di produzioni agricole di qualità e per subordinare il rilascio di concessioni ad una valutazione di impatto economico sulle attività produttive locali e alla stesura del bilancio idrico; ree di produzioni agricole di qualità;
a sostenere lo sviluppo e la diffusione della geotermia a bassa entalpia, ossia impianti che sfruttano il calore a piccole profondità, per l'importante contributo che può dare alla riduzione del fabbisogno energetico del patrimonio edilizio italiano;
ad assumere iniziative per rivedere gli attuali meccanismi incentivanti garantiti al geotermico, in quanto fonte rinnovabile, al fine di confermare detti incentivi solo qualora la produzione di energia non comporta consumo di acqua proveniente dagli acquiferi superficiali oltre che da quelli termali e dal geotermico;
ad assumere ogni iniziativa utile al fine di armonizzare i diversi regimi di incentivazione attualmente vigenti per gli impianti geotermici pilota e quelli ad autorizzazione regionale utilizzanti le stesse tecnologie;
a prevedere iniziative al fine di rivedere la norma contenuta nella legge 9 agosto 2013, n. 98, richiamata in premessa, per includere di nuovo le previsioni della «direttiva Seveso» nelle operazioni di trivellazione ed esercizio degli impianti geotermici pilota, con particolare riferimento alla prevenzione di incidenti rilevanti ed all'assenza ex lege dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riguardo alla destinazione e all'utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali o frequentate dal pubblico;
ad adottare una opportuna iniziativa al fine di inserire l'obbligo della sigillatura del pozzo atta ad evitare la possibilità di scambio tra falde idriche diverse e l'obbligo di evitare il depauperamento della risorsa idrica di falda e di superficie sia in termini quantitativi che qualitativi; prevedendo delle penali;
ad assumere iniziative per concedere la qualifica di impianto pilota solo ad impianti per cui il contributo di innovazione e sperimentazione sia attestato da specifico brevetto nazionale per il quale venga dimostrato, sulla base di documentate evidenze tecnico-scientifiche, l'impiego di tecniche di coltivazione, di uso diretto del calore o di trasformazione del calore endogeno in energia elettrica migliori in termini ambientali rispetto alle tecniche standard;
ad assumere iniziative per assegnare alle regioni interessate la competenza in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) anche per gli impianti geotermici pilota;
ad assumere iniziative normative affinché per gli impianti già a regime e per quelli che eventualmente verranno realizzati sia previsto (pena la sospensione della concessione) un sistema di controlli ambientali effettuati dalla ISPRA e dalla competente agenzia regionale per la protezione ambientale, a spese del concessionario, volti a verificare (pena la sospensione della concessione) che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del decreto legislativo n. 31 del 2001, che le altre matrici ambientali non risultino contaminate e che la sismicità non aumenti significativamente, prevedendo anche che i risultati dei controlli e dei monitoraggi supplementari siano divulgati al pubblico entro 15 giorni per il tramite dei siti Web del gestore, dell'autorità ambito e dell'agenzia ambientale competente per quel territorio.
(7-00648) «Vallascas, Busto, Crippa, Daga, Micillo, De Rosa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Mannino, Terzoni, Zolezzi».